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e) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 421)
Standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia

1)
Pubblicato nel B.U. 28 novembre 2017, n. 48.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento, emanato in applicazione dell’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige“ stabilisce le caratteristiche qualitative dell’attività pedagogica svolta negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia, con particolare riferimento alla qualità dell’orientamento, dei processi e degli aspetti strutturali e organizzativi, e determina i relativi meccanismi di valutazione.

Art. 2 (Descrizione dei servizi)

(1) La definizione di seguito utilizzata di “servizi” si riferisce agli asili nido, alle microstrutture per la prima infanzia, alle microstrutture aziendali e al servizio di assistenza domiciliare all’infanzia presenti in Alto Adige; essi integrano e supportano le famiglie nella formazione, nell’educazione e nell’assistenza alla prima infanzia.

(2) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia all’interno dei servizi si svolgono in lingua italiana, tedesca e, dove previsto dalle norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di uso della lingua, in lingua ladina.

CAPO II
QUALITÀ DELL’ORIENTAMENTO E DEI PROCESSI EDUCATIVI

Art. 3 (Relazione tra personale educativo e bambino)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia sono volte a garantire il benessere delle bambine e dei bambini, a salvaguardarne i diritti e a soddisfarne i bisogni in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti della persona, dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(2) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia garantiscono:

  1. l’integrazione di bambine e bambini di provenienza socio-culturale diversa e con differenti potenzialità di sviluppo;
  2. la presenza affidabile di persone di riferimento dotate di capacità assistenziale, dedizione e presenza emotiva;
  3. la consapevolezza del ruolo e compito educativo nonché del comportamento da adottare, maturata dalle persone di riferimento in un percorso di riflessione e di esperienza personale;
  4. la promozione linguistica integrata nell’attività quotidiana e il sostegno all’apprendimento della seconda lingua.

Art. 4 (Quadro di riferimento)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia si fondano su un quadro di riferimento elaborato a livello provinciale.

(2) Il quadro di riferimento definisce la formazione, l’educazione e l’assistenza alla prima infanzia, ne descrive le finalità, i contenuti e i processi da attuare e formula prescrizioni con riferimento agli ambiti della formazione e dello sviluppo del bambino alla nascita e nel corso della prima infanzia.

Art. 5 (Progetto pedagogico)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia si realizzano sulla base di un progetto pedagogico contenente la descrizione dei seguenti aspetti:

  1. le linee guida del servizio;
  2. l’orientamento pedagogico di base;
  3. la collaborazione educativa e formativa con i genitori o chi esercita la potestà genitoriale (di seguito “genitori”);
  4. l’attività pedagogica svolta in attuazione del quadro di riferimento di cui all’articolo 4;
  5. l’integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche.

(2) Il progetto pedagogico viene regolarmente aggiornato sulla base dei risultati della valutazione interna ed esterna di cui all’articolo 30.

Art. 6 (Organizzazione della giornata)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia si realizzano in momenti fissi di routine comprendenti i rituali di accoglienza e di commiato dei bambini, attività pedagogiche, la refezione, la cura e l’igiene personale e il riposo.

(2) L’organizzazione della giornata è calibrata sull’età, sugli interessi e sul ritmo di sonno-veglia del singolo bambino e si articola in varie fasi organizzate sia in funzione dell’attività relazionale che delle singole esigenze individuali.

Art. 7 (Ambientamento del bambino)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia garantiscono a ogni bambino un’accoglienza attenta, con il coinvolgimento attivo dei genitori.

(2) Il periodo dell’ambientamento è programmato individualmente; la sua durata dipende dai bisogni e dal comportamento di attaccamento del singolo bambino.

(3) Il personale educativo mostra responsività empatica, aiuta le bambine e i bambini a gestire i momenti di tensione e offre loro un adeguato accompagnamento emotivo nel percorso di progressiva separazione dalla figura primaria di riferimento.

(4) Il personale educativo trasmette alle bambine e ai bambini calore umano facendoli sentire a proprio agio, al sicuro e protetti e consentendo loro di integrarsi nel gruppo e nel nuovo ambiente e di vivere esperienze formative.

Art. 8 (Collaborazione educativa e formativa  con i genitori)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia sono improntate a una collaborazione paritaria con i genitori.

(2) I servizi attuano la collaborazione educativa e formativa con le seguenti modalità:

  1. al momento dell’accoglienza acquisiscono informazioni di carattere sanitario, nonché informazioni riguardanti esperienze precedenti, episodi particolari, preferenze, abitudini, modi di comunicare e reazioni della bambina/del bambino e le aspettative dei genitori;
  2. forniscono informazioni sul periodo minimo necessario e sulle modalità da prevedere per consentire un ambientamento ottimale nel nuovo contesto extrafamiliare, tenendo conto delle esperienze, dei bisogni e delle reazioni del singolo bambino;
  3. concordano gli obiettivi formativi, educativi e di sviluppo riguardanti il bambino/la bambina in un dialogo partecipativo con i genitori;
  4. garantiscono, al momento dell’entrata o dell’uscita o nel corso di specifici colloqui individuali, uno scambio continuo di informazioni sullo stato di benessere, il comportamento e i progressi compiuti dal bambino/dalla bambina;
  5. prevedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei genitori in occasione di assemblee o di manifestazioni e progetti comuni;
  6. raccolgono suggerimenti e reclami ed effettuano rilevazioni sulla soddisfazione, quale parte integrante del sistema di valutazione di cui all’articolo 30.

Art. 9 (Documentazione dei progressi)

(1) Il personale educativo definisce per iscritto gli obiettivi educativi, formativi e di sviluppo della bambina/del bambino e ne documenta i relativi progressi; in presenza di una disabilità di cui all’articolo 21, comma 3, viene elaborato un piano educativo individualizzato sulla base del profilo dinamico funzionale della bambina/del bambino.

(2) La documentazione confluisce in una cartella di sviluppo individuale e si rifà agli ambiti formativi e di sviluppo contenuti nel quadro di riferimento di cui all’articolo 4.

Art. 10 (Protezione del bambino)

(1) I servizi garantiscono la tutela dell’integrità fisica, psichica e sessuale della bambina/del bambino.

(2) In caso di sospetto di abbandono, di violenza o abuso nei confronti di una bambina/un bambino, si procede secondo il piano di tutela interno al servizio e si contattano le autorità competenti.

Art. 11 (Gestione delle emergenze)

(1) I servizi adottano misure preventive, regole e piani di emergenza, che garantiscono al personale educativo di operare con professionalità in situazioni di emergenza.

CAPO III
QUALITÀ DEGLI ASPETTI STRUTTURALI

Art. 12 (Rapporto numerico personale educativo-bambino)

(1) Nei servizi il rapporto numerico personale educativo-bambino è di uno a cinque bambine e bambini presenti contemporaneamente.

Art. 13 (Capacità ricettiva e posti-bambino)

(1) La capacità ricettiva dei servizi dipende dalla superficie interna destinata all’attività pedagogica di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), e rappresenta il numero massimo di bambine e bambini che possono frequentare contemporaneamente il servizio.

(2) Per quanto riguarda il numero di posti da allestire valgono le seguenti regole:

  1. per gli asili nido secondo la legislazione provinciale vigente;
  2. per le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali è prevista una capacità ricettiva fino a 30 posti;
  3. il calcolo del numero di posti presso il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia avviene ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, tenendo conto del numero dei componenti della famiglia dell’assistente domiciliare all’infanzia quale risulta dallo stato di famiglia, e considerando le bambine e i bambini accolti quali “abitanti successivi”.

Art. 14 (Caratteristiche dei gruppi)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia prevedono la costituzione di gruppi eterogenei per età e garantiscono la continuità relazionale fra il personale educativo e il bambino/la bambina; la dimensione del gruppo, di norma fino a 10 bambini, può essere aumentata secondo la disponibilità dei locali fino ad un massimo di 15 bambini.

(2) La formazione dei gruppi garantisce un contesto equilibrato costituito da varie fasce d’età e livelli di sviluppo, si fonda sul principio dell’apprendimento per classi aperte e favorisce lo sviluppo individuale del bambino.

(3) I servizi organizzano un’apertura temporanea dei gruppi tenendo conto dell’età, dei bisogni di attaccamento e degli interessi delle bambine e dei bambini.

(4) I servizi favoriscono la partecipazione delle bambine e dei bambini ad attività interne per gruppi allargati, quali musica, giochi di movimento, creatività e iniziative analoghe.

Art. 15 (Qualifica professionale)

(1) Il personale educativo degli asili nido, delle microstrutture per la prima infanzia, delle microstrutture aziendali nonché le/gli assistenti domiciliari all’infanzia sono in possesso della rispettiva qualifica in pedagogia della prima infanzia conseguita al termine di uno specifico percorso di formazione professionale.

(2) Le/Gli assistenti domiciliari all’infanzia che hanno assolto un ulteriore corso di formazione di almeno 120 ore, sono autorizzati a operare nelle microstrutture e nelle microstrutture aziendali per la prima infanzia sotto la guida di una figura di riferimento.

Art. 16 (Aggiornamento e supervisione)

(1) Il personale educativo svolge obbligatoriamente almeno 24 ore all’anno di aggiornamento professionale e dieci ore all’anno di supervisione sul caso e sul metodo.

(2) La partecipazione all’aggiornamento e alla supervisione avviene di regola durante l’orario di lavoro.

(3) I contenuti dell’aggiornamento sono improntati al rispetto delle prescrizioni e delle esigenze formulate nel quadro di riferimento di cui all’Art. 4.

(4) È obbligatoria la frequenza del corso base e dei successivi aggiornamenti in materia di primo soccorso alla prima infanzia.

Art. 17 (Scambio di esperienze e consulenza)

(1) I servizi assicurano un regolare scambio di esperienze tra il personale educativo per garantire la cooperazione e la ripartizione dei compiti, per ottimizzare il flusso delle informazioni e sviluppare obiettivi comuni.

(2) I servizi prevedono riunioni di team, incontri di confronto pedagogico, supervisione, aggiornamento interno e visite presso le abitazioni delle/degli assistenti domiciliari all’infanzia.

Art. 18 (Personale supplente)

(1) Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali garantiscono il rispetto del rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all’articolo 12, comma 1, anche in caso di assenza di personale.

(2) Sono disponibili figure supplenti dotate di adeguata qualifica professionale come previsto dall’Art. 15, comma 1, e inserite nelle strutture in modo continuativo.

(3) Il numero delle figure supplenti dipende dal numero di posti-bambino disponibili; i servizi prevedono per ogni struttura l’inserimento regolare di una figura supplente ogni 20 posti-bambino per almeno 9,5 ore a settimana; in caso di assenze del personale va previsto un aumento del numero di ore settimanali ai sensi del comma 1.

(4) Le figure supplenti possono essere impiegate al bisogno anche per l’elaborazione di progetti, per l’attività di coordinamento o di supplenza nei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia.

(5) Le figure supplenti dedicano il tempo necessario a familiarizzare con le bambine e i bambini e a instaurare con loro una relazione stabile.

(6) Il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia individua le modalità di sostituzione delle/degli assistenti domiciliari all’infanzia e a tal fine collabora anche, se possibile, con le microstrutture per la prima infanzia o le microstrutture aziendali.

Art. 19 (Coordinatrici e coordinatori)

(1) Negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nel servizio di assistenza domiciliare all’infanzia sono presenti persone con compiti di coordinamento, che interagiscono con il personale amministrativo dell’ente gestore e con il personale pedagogico previsto dall’articolo 20.

(2) Le coordinatrici e i coordinatori svolgono principalmente le seguenti funzioni:

  1. effettuano la pianificazione delle risorse;
  2. garantiscono la professionalità del servizio e del personale;
  3. assicurano il regolare scambio di esperienze tra il personale educativo ai sensi dell’articolo 17;
  4. garantiscono la collaborazione educativa e formativa con i genitori;
  5. assicurano la partecipazione e l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità;
  6. garantiscono l’integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche.

(3) Le coordinatrici e i coordinatori, oltre a disporre di conoscenze in materia di coordinamento e gestione delle risorse umane, sono in possesso:

  1. di una specifica qualifica professionale di cui all’articolo 15, oppure
  2. di formazione universitaria a indirizzo pedagogico oppure,
  3. se impiegati principalmente in attività amministrative, di un’adeguata formazione in campo amministrativo.

(4) Le coordinatrici e i coordinatori, compatibilmente con la loro attività lavorativa di coordinamento e se dispongono della qualifica di cui all’articolo 15, sono impiegati anche nei compiti di formazione, educazione e assistenza all’infanzia.

(5) Le coordinatrici e i coordinatori del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia operano suddivisi per bacini d’utenza e svolgono anche funzioni di controllo sugli appartamenti delle/degli assistenti domiciliari all’infanzia per accertare la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità e igiene.

Art. 20 (Accompagnamento pedagogico)

(1) Gli enti gestori garantiscono un costante accompagnamento pedagogico al personale educativo da parte di persone in possesso di un titolo di studio universitario a indirizzo pedagogico o psicologico.

(2) La consistenza del personale pedagogico di cui al comma 1 è determinata dal numero di posti-bambino; i servizi prevedono per ogni struttura e per ogni rete di assistenti domiciliari all’infanzia un accompagnamento pedagogico nella misura di otto ore settimanali ogni 20 posti-bambino.

(3) Il personale pedagogico collabora con il personale di coordinamento e assolve i seguenti compiti:

  1. coordina l’attuazione del quadro di riferimento di cui all’Art. 4;
  2. elabora e aggiorna il progetto pedagogico del servizio di cui all’articolo 5;
  3. indirizza, accompagna e valuta i contenuti e i processi dell’attività educativa e sostiene l’orientamento inclusivo del servizio ai sensi dell’articolo 21;
  4. organizza incontri di scambio pedagogico e tiene consulenze su singoli casi, anche nell’ambito di visite a domicilio;
  5. offre consulenza sia al personale educativo che ai genitori su tematiche rilevanti in campo educativo e formativo;
  6. formula raccomandazioni di carattere pedagogico per la scelta del materiale ludico-didattico di cui all’articolo 26;
  7. partecipa con funzioni di consulenza alla selezione del personale educativo.

(4) Il personale pedagogico del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia opera suddiviso per bacini d’utenza.

Art. 21 (Partecipazione e inclusione)   delibera sentenza

(1) I servizi soddisfano le esigenze di una pedagogia inclusiva della prima infanzia e assicurano parità di accesso.

(2) Promuovendo un approccio attento alle diversità, i servizi garantiscono a ogni bambina o bambino di sviluppare al meglio il proprio potenziale.

(3) I bambini con diagnosi funzionale di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che mostrano un elevato fabbisogno di assistenza e che vengono iscritti in un asilo nido, in una microstruttura per la prima infanzia o in una microstruttura aziendale, ricevono sostegno da parte di personale qualificato specializzato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.

(4) Il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, prima di accogliere una bambina o un bambino con disabilità, valuta il relativo fabbisogno di assistenza e il livello d’istruzione dell’assistente domiciliare all’infanzia; qualora fosse necessario personale qualificato specializzato, il servizio procura, se possibile, un posto presso una microstruttura per la prima infanzia, una microstruttura aziendale o un asilo nido nelle vicinanze.

(5) In caso di accoglienza di bambine/bambini con background migratorio e in presenza di barriere di comunicazione linguistica, i servizi offrono, ove possibile, un’adeguata assistenza con l’impiego di mediatori e mediatrici culturali.

massimeDelibera 11 settembre 2018, n. 905 - Approvazione Criteri finanziamento personale qualificato, specializzato nell’assistenza a bambini e bambine con disabilità negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia, anche aziendali e modifica della deliberazione n. 1054-2017

Art. 22 (Locali)

(1) Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali dispongono dei seguenti locali:

  1. un guardaroba di grandezza adeguata e con un allestimento a misura di bambino;
  2. un locale per i servizi igienici dotato di un wc e di un lavabo di altezza adeguata ogni dieci bambini, un fasciatoio ogni dieci bambini e una piccola doccia o vaschetta da bagno;
  3. spazi principali, spazi secondari e spazi appositi per il pranzo con una superficie utilizzabile per l’attività pedagogica di almeno 4,5 m2 a bambino, esclusi la cucina, i bagni, i corridoi e il guardaroba; è consigliato l’utilizzo di un ulteriore spazio per il movimento.

(2) Per gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali vigono inoltre le seguenti regole:

  1. dispongono di servizi igienici propri e di uno spogliatoio per il personale e, se possibile, di uno spazio per l’attività amministrativa e per le riunioni;
  2. garantiscono l’accessibilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54 “Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche” e dispongono di una zona di accesso e di uscita sicura, al riparo dal traffico;
  3. mettono in atto, al bisogno, accorgimenti per un’acustica ambientale adatta.

(3) Le/Gli assistenti domiciliari all’infanzia mettono a disposizione locali che di norma garantiscano un’accessibilità priva di barriere architettoniche, dotati di sufficiente spazio per il movimento e suddivisi come segue:

  1. un angolo gioco allestito a misura di bambino, con molteplici possibilità di utilizzo;
  2. angoli tranquilli destinati al riposo dei piccoli e organizzati nel rispetto delle singole abitudini;
  3. uno spazio per il pranzo, che consenta di consumare il pasto in un’atmosfera familiare;
  4. un bagno e un fasciatoio.

(4) Tutti i servizi rispettano i seguenti principi:

  1. i locali sono luminosi, accoglienti, con possibilità di oscuramento e adeguatamente riscaldati;
  2. le aree dove sono riposti i materiali e gli strumenti di pulizia, gli accessori per la cura del corpo e le dotazioni mediche non devono essere accessibili ai bambini;
  3. è disponibile uno spazio esterno per le carrozzine.

Art. 23 (Cucina)

(1) L’arredamento dei servizi comprende anche una cucina; le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali prevedono almeno un cucinino.

(2) La cucina deve disporre di aerazione diretta verso l’esterno per garantire l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni; le strutture hanno un ambiente separato per la dispensa.

(3) Le strutture sono soggette alla normativa in materia d’igiene alimentare (HACCP) per la conservazione, la preparazione, la somministrazione e la fornitura dei pasti.

(4) Gli enti gestori incaricano dove necessario personale qualificato aggiuntivo o servizi esterni per l’attività di pulizia della struttura e per la preparazione e la fornitura dei pasti, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia d’igiene alimentare.

Art. 24 (Alimentazione dei bambini)

(1) L’alimentazione delle bambine e dei bambini deve essere sana, a base di prodotti freschi, adatta all’età, equilibrata, saporita e variegata.

(2) L’alimentazione, orientata agli attuali standard nutrizionali, tiene conto delle diverse esigenze alimentari attestate da un medico ed è composta principalmente da alimenti a chilometro zero.

Art. 25 (Arredamento degli spazi interni)

(1) L’arredamento degli spazi interni deve garantire la salute, il benessere e la sicurezza delle bambine e dei bambini ospiti e stimolarne lo spirito di scoperta; esso presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) è perfettamente integro e in condizioni igieniche ineccepibili;
  2. b) è in grado di ridurre il più possibile il rischio d’infortuni causati da scivolamento, cadute e schiacciamenti nonché di incidenti da ustioni, folgorazioni e avvelenamenti;
  3. c) è stimolante e permette varie attività in funzione degli interessi e delle tematiche da trattare.

(2) L’allestimento degli spazi si ispira ai principi pedagogici e comprende:

  1. spazi benessere e angoli tranquilli;
  2. possibilmente diversi livelli di pavimento come podi, piani inclinati e piani rialzati con andamento ondeggiante;
  3. giochi fissi (angolo delle costruzioni, angolo per la lettura, angolo della cucina, angolo delle bambole) e giochi mobili.

Art. 26 (Materiali ludico-didattici)

(1) Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia, le microstrutture aziendali e i servizi di assistenza domiciliare all’infanzia dispongono di un’appropriata gamma di materiali didattici, formativi e ludici e, al bisogno, anche di mezzi di trasporto, come carrozzine.

(2) I materiali didattici, formativi e ludici si riferiscono alle singole fasi di sviluppo della bambina/del bambino e abbracciano molteplici aree d’interesse e tematiche, anche tenuto conto delle varie estrazioni culturali.

(3) La scelta dei materiali si orienta alle prescrizioni e ai requisiti individuati nel quadro di riferimento di cui all’Art. 4 e viene aggiornata regolarmente.

(4) I materiali presentano caratteristiche di resistenza meccanica, robustezza e non infiammabilità.

Art. 27 (Spazi esterni)

(1) Le strutture devono essere ubicate in un luogo salubre, possibilmente distante dal traffico stradale e da qualsiasi fonte d’inquinamento, lontano da depositi di rifiuti, scarichi di acque reflue e acque stagnanti.

(2) Di regola le strutture hanno a disposizione una superficie esterna stimolante e organizzata a misura di bambino, che viene regolarmente usata.

(3) Per superficie esterna di cui al comma 2, s’intende una terrazza o un’area verde di almeno 2,5 m2 a bambino; come dotazione di base si consiglia di prevedere altalene, uno scivolo, una struttura per arrampicare, una buca della sabbia, veicoli per bambini e un attacco per l’acqua.

(4) In mancanza di una superficie esterna di cui al comma 2, le strutture sfrutteranno la presenza di un parco o un giardino pubblico nelle vicinanze per consentire alle bambine e ai bambini di muoversi, arrampicare e giocare con diversi materiali e attrezzi.

CAPO IV
QUALITÀ DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI

Art. 28 (Management e amministrazione)

(1) Gli enti gestori redigono un regolamento interno del servizio e la carta dei servizi:

  1. il regolamento interno del servizio stabilisce il rapporto di servizio con il personale;
  2. la carta dei servizi descrive le linee guida, le finalità e l’organizzazione del servizio nonché i criteri di ammissione, i costi e le modalità per usufruire del servizio.

(2) Gli enti gestori tengono i registri digitali interni:

  1. delle bambine e dei bambini iscritti con annotazione, tra l’altro, delle presenze o assenze giornaliere e dei nomi e numeri di telefono delle persone di riferimento;
  2. del personale assunto, con annotazione, tra l’altro, della relativa qualifica professionale e degli orari giornalieri di lavoro;
  3. contenenti le necessarie ulteriori informazioni da trasmettere regolarmente all’Agenzia per la famiglia.

(3) Gli enti gestori garantiscono il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e l’adozione di misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati e del sistema informatico.

(4) Gli enti gestori provvedono alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dei bambini iscritti e del personale.

(5) Gli enti gestori si impegnano a osservare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute del personale e adottano misure appropriate per prevenire i danni alla salute e gli infortuni sul lavoro.

(6) Gli enti gestori effettuano una pianificazione del servizio che tenga conto delle esigenze dei bambini e del personale e adottano misure per ridurre l’avvicendamento del personale e aumentarne la motivazione.

(7) Gli enti gestori implementano un piano igienico-sanitario interno che definisca le procedure da seguire per garantire l’igiene e la salvaguardia dalle infezioni e fornisca le indicazioni sul corretto comportamento da adottare.

(8) Gli enti gestori garantiscono tutto l’anno la massima flessibilità possibile per consentire di usufruire del servizio, tenendo conto delle singole esigenze dei bambini e delle rispettive famiglie.

(9) Gli enti gestori concordano per iscritto con i genitori l’orario e le prestazioni dell’assistenza e forniscono informazioni sul regolamento provinciale vigente per la fruizione del servizio.

(10) Gli enti gestori effettuano una pianificazione responsabile riguardo ai costi, ai finanziamenti, al personale, ai materiali necessari e agli investimenti.

CAPO V
GARANZIA DELLA QUALITÀ

Art. 29 (Procedura di accreditamento)

(1) Per la gestione delle microstrutture per la prima infanzia, delle microstrutture aziendali e del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia è necessario l’accreditamento da parte dell’Agenzia per la famiglia, presupposto fondamentale per accedere alle agevolazioni pubbliche.

(2) L’avvio dell’attività dei servizi avviene sulla base dei seguenti requisiti di base:

  1. l’osservanza delle norme vigenti sulla sicurezza per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale;
  2. il rilascio per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale di un positivo parere igienico-sanitario da parte del comprensorio sanitario competente per territorio;
  3. il rilascio del certificato di abitabilità per l’appartamento dell’assistente domiciliare all’infanzia, che deve corrispondere agli standard di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche;
  4. la disponibilità di locali ai sensi dell’articolo 22 e di personale ai sensi degli articoli 12, 15, 18, 19 e 20 del presente regolamento; il numero minimo di posti-bambino nel servizio di assistenza domiciliare all’infanzia è pari a 20.

(3) L’ente gestore presenta la domanda di accreditamento assieme ai requisiti di base di cui al comma 2, debitamente documentati; l’Agenzia per la famiglia rilascia l’accreditamento entro 180 giorni dal ricevimento della domanda e dopo la valutazione positiva degli aspetti pedagogici del servizio; il termine per concludere il procedimento è interrotto in caso di richiesta di ulteriori informazioni o documenti necessari alla valutazione.

(4) Nel caso in cui le ulteriori informazioni o i documenti, richiesti ai sensi del comma 3, non venissero inoltrati entro 60 giorni a partire dalla richiesta scritta, la domanda di accreditamento è respinta.

(5) Per mantenere l’accreditamento è necessario presentare annualmente all’Agenzia per la famiglia una relazione sui risultati della valutazione interna di cui all’Art. 30, comma 1.

(6) L’accreditamento ha validità triennale ed è soggetto a rinnovo su richiesta dell’ente gestore; per il rinnovo dell’accreditamento l’Agenzia per la famiglia procede alla valutazione esterna ai sensi dell’articolo 30, comma 2.

Art. 30 (Procedura di valutazione)

(1) Gli enti gestori garantiscono e accompagnano dall’interno il processo di continuo sviluppo della qualità dei servizi con le seguenti modalità:

  1. essi adottano una procedura interna atta a valutare annualmente l’applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione è vincolante;
  2. essi trasmettono all’Agenzia per la famiglia la relazione annuale sui risultati della valutazione.

(2) L’Agenzia per la famiglia garantisce e accompagna dall’esterno il processo di continuo sviluppo della qualità dei servizi con le seguenti modalità:

  1. effettua controlli a campione, senza preavviso, finalizzati ad accertare l’avvenuta applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento;
  2. adotta una procedura esterna atta a valutare, a cadenza triennale, l’applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione è vincolante;
  3. trasmette agli enti gestori le relazioni sui risultati dei controlli a campione di cui alla lettera a), nonché sui risultati della valutazione triennale dei servizi di cui alla lettera b); i risultati sono determinanti per l’accesso alle agevolazioni pubbliche.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 (Prima applicazione)

(1) In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, l’accreditamento può essere rilasciato entro due anni dalla presentazione della domanda di accreditamento.

Art. 32 (Periodo di transizione) 

(1) Per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 20 e al comma 4 dell’articolo 23 è previsto un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2019.

(2) Il rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all’articolo 12 entra in vigore il 1° gennaio 2019 nei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia e il 1° gennaio 2021 negli asili nido.

(3) Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b) per strutture già esistenti è concesso un periodo di transizione di due anni a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(4) Ai fini dell’articolo 29, comma 2, il requisito di cui all‘articolo 15 non trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 per le nuove microstrutture per la prima infanzia con inizio attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. 2)

(5) Il personale educativo che, alla data di entrata in vigore della presente modifica di regolamento, è in servizio nelle microstrutture per la prima infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può continuare a svolgere detta attività se:

  1. vi ha svolto attività di formazione, educazione e assistenza alla prima infanzia ai sensi del presente regolamento per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, oppure
  2. entro l’anno scolastico 2020/2021 acquisisce la relativa qualifica. 3)
2)
L'art. 32, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2018, n. 6.
3)
L'art. 32, comma 5 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 36.

Art. 33 (Nuove costruzioni, ampliamenti e rinnovo)

(1) Le disposizioni di cui all’Art. 22, comma 1, lettera c), relative ai locali trovano applicazione per tutte le nuove costruzioni, per l’ampliamento e il rinnovo di strutture la cui progettazione formale avvenga a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 34  (Abrogazioni)

Art. 35 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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