(1) Il personale educativo definisce per iscritto gli obiettivi educativi, formativi e di sviluppo della bambina/del bambino e ne documenta i relativi progressi; in presenza di una disabilità di cui all’articolo 21, comma 3, viene elaborato un piano educativo individualizzato sulla base del profilo dinamico funzionale della bambina/del bambino.
(2) La documentazione confluisce in una cartella di sviluppo individuale e si rifà agli ambiti formativi e di sviluppo contenuti nel quadro di riferimento di cui all’articolo 4.