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e) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 421)
Standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia

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1)
Pubblicato nel B.U. 28 novembre 2017, n. 48.

Art. 8 (Collaborazione educativa e formativa  con i genitori)

(1) Le attività di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia sono improntate a una collaborazione paritaria con i genitori.

(2) I servizi attuano la collaborazione educativa e formativa con le seguenti modalità:

  1. al momento dell’accoglienza acquisiscono informazioni di carattere sanitario, nonché informazioni riguardanti esperienze precedenti, episodi particolari, preferenze, abitudini, modi di comunicare e reazioni della bambina/del bambino e le aspettative dei genitori;
  2. forniscono informazioni sul periodo minimo necessario e sulle modalità da prevedere per consentire un ambientamento ottimale nel nuovo contesto extrafamiliare, tenendo conto delle esperienze, dei bisogni e delle reazioni del singolo bambino;
  3. concordano gli obiettivi formativi, educativi e di sviluppo riguardanti il bambino/la bambina in un dialogo partecipativo con i genitori;
  4. garantiscono, al momento dell’entrata o dell’uscita o nel corso di specifici colloqui individuali, uno scambio continuo di informazioni sullo stato di benessere, il comportamento e i progressi compiuti dal bambino/dalla bambina;
  5. prevedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei genitori in occasione di assemblee o di manifestazioni e progetti comuni;
  6. raccolgono suggerimenti e reclami ed effettuano rilevazioni sulla soddisfazione, quale parte integrante del sistema di valutazione di cui all’articolo 30.
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ActionActionc) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
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ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42
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ActionActionArt. 8 (Collaborazione educativa e formativa  con i genitori)
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