(1) Per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 20 e al comma 4 dell’articolo 23 è previsto un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2019.
(2) Il rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all’articolo 12 entra in vigore il 1° gennaio 2019 nei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia e il 1° gennaio 2021 negli asili nido.
(3) Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b) per strutture già esistenti è concesso un periodo di transizione di due anni a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(4) Ai fini dell’articolo 29, comma 2, il requisito di cui all‘articolo 15 non trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 per le nuove microstrutture per la prima infanzia con inizio attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. 2)
(5) Il personale educativo che, alla data di entrata in vigore della presente modifica di regolamento, è in servizio nelle microstrutture per la prima infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può continuare a svolgere detta attività se:
- vi ha svolto attività di formazione, educazione e assistenza alla prima infanzia ai sensi del presente regolamento per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, oppure
- entro l’anno scolastico 2020/2021 acquisisce la relativa qualifica. 3)