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x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 211)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)

1)
Pubblicata nel supplemento 7 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

TITOLO I
RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA

Art. 1 (Disposizioni per la programmazione  e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo)

(1) La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall’Unione europea, e in particolare accede ai fondi europei e partecipa a programmi e progetti promossi dall’Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

(2) I programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), proposti dalla Giunta provinciale e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.

(3) I finanziamenti a valere sui programmi operativi dei fondi SIE europei sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell’ammontare indicati dai programmi operativi medesimi.

(4) In sede di approvazione delle proposte dei singoli programmi la Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, nomina le autorità di gestione, di certificazione e di audit, nonché eventuali organismi intermedi.

(5) In merito al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Giunta provinciale, in sede di approvazione della proposta del programma, nel rispetto della normativa dell’Unione europea prende atto dell’istituzione dell’organismo pagatore provinciale riconosciuto nonché della designazione dell’organismo di certificazione.

(6) Per le iniziative finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all’organismo pagatore provinciale riconosciuto anche le quote a carico dell’Unione europea e dello Stato.

(7) Le predette autorità e organismi esercitano le funzioni previste dai vigenti regolamenti UE. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità e degli organismi, nonché la loro collaborazione e reciproca informazione. È inoltre possibile istituire un proprio organismo strumentale per gli interventi europei ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(8) Pur essendo strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale, le autorità e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 non espletano le funzioni istituzionali proprie dell’Amministrazione, ma svolgono le attività previste nei programmi operativi e nei regolamenti sui fondi SIE. Di conseguenza i provvedimenti amministrativi di queste autorità e organismi sono considerati atti definitivi per legge. Contro tali provvedimenti non è ammesso il ricorso gerarchico di cui all’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(9) Per tutte le iniziative finanziate o cofinanziate dall’Unione europea trovano applicazione i termini dei procedimenti amministrativi dettati dalla normativa specifica di settore. Esclusivamente nei casi in cui non sussista una disciplina specifica si applicano i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, e alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Ove sussista un dubbio interpretativo attinente ai termini, si applica il termine favorevole all’Amministrazione.

Art. 2 (Provvedimenti per l'ottimale utilizzo  dei finanziamenti dell'Unione europea)

(1) Per un supporto alla gestione dei finanziamenti a valere sui programmi operativi europei, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché le autorità e gli organismi di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, possono avvalersi della collaborazione di imprese specializzate e di organizzazioni di settore.

(2) Per l’integrale utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare, su un apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale, ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti europei, in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dall’Unione europea (cd. “overbooking”).

(3) La Giunta provinciale destina le somme autorizzate a tal fine al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione all’entità complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi e in ragione della possibilità che gli interventi programmati non vengano in parte realizzati o vengano attuati in minore misura, nonché in rapporto all'entità di ulteriori risorse eventualmente assegnate dall’Unione europea.

Art. 3 (Misure cofinanziate dal Fondo  sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati ad incentivare l’occupazione, la formazione e l’inclusione sociale. Tali interventi devono corrispondere alle finalità previste nel programma operativo FSE ed essere attuati in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo sociale europeo.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati ad incentivare la competitività regionale e l’occupazione. Tali interventi devono corrispondere alle finalità previste nel programma operativo FESR ed essere attuati in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale.

(3) Le autorità di gestione svolgono tutte le funzioni connesse all’attuazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

(4) La Provincia autonoma di Bolzano favorisce l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo di sviluppo regionale da parte degli operatori pubblici e privati interessati all’attuazione delle misure di cui al presente articolo, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il necessario contributo pubblico alle operazioni ammesse alle sovvenzioni dell’Unione europea.

Art. 4 (Misure cofinanziate dal programma di  cooperazione INTERREG Italia-Austria)

(1) La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di autorità di gestione e di certificazione per le misure relative al programma di cooperazione INTERREG Italia - Austria ai sensi delle vigenti disposizioni dell’Unione europea, secondo le modalità convenute con le regioni partner dei programmi e le disposizioni delle autorità dell’Unione europea.

(2) Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti di cui al comma 1 è autorizzata la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nonché del relativo regolamento di esecuzione, tramite appositi conti accesi presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 5 (Servizio di informazione sull'Unione europea)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese connesse con l’istituzione e gestione di un servizio di informazione sull’Unione europea, anche sulla base di un’apposita convenzione con la Commissione europea.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 6 (Modifica della legge provinciale  22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Nel testo italiano della lettera d) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “ordinamento giuridico comunitario” sono sostituite dalle parole: “ordinamento dell’UE”.

(2) Nel testo italiano della lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’UE.”

(3) Nel testo tedesco del comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “EG-Zertifizierungen” sono sostituite dalle parole: “EU-Zertifizierungen”.

(4) Nel testo italiano del comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “di conformità CE” sono sostituite dalle parole: “di conformità UE”.

(5) Nel testo italiano del comma 12 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “direttive comunitarie” sono sostituite dalle parole: “direttive UE”.

(6) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “europäischen Gemeinschaften” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.

(7) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

(8) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “comunitario” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 7 (Modifica della legge provinciale  18 novembre 2005, n. 11, “Iniziativa popolare e referendum”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche, le parole: “dall’ordinamento comunitario” sono sostituite dalle parole: “dall’ordinamento dell’Unione europea”.

CAPO IV
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 8 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti norme:

  1. gli articoli 20/bis, 20/ter e 20/quater, il comma 1 dell’articolo 20/quinquies e l’articolo 20/sexies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, e successive modifiche;
  3. l’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

TITOLO II
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995,  n. 9, “Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura”)

(1) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: “EG-Vorschriften” è sostituita dalla parola: “EU-Vorschriften”.

(3) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’UE”.

(4) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 7/bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’UE”.

(5) L’articolo 11 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, è abrogato.

(6) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Art. 10 (Modifica della legge provinciale  12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)

(1) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’UE”.

TITOLO III
ASSISTENZA E BENEFICENZA, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ, TRASPORTI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978,  n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”)

(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, le parole: “der Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “der Europäischen Union” e le parole: “der Europäischen Gemeinschaften” sono sostituite dalle parole: “der Europäischen Union”.

(2) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, le parole: “della Comunità Europea“ sono sostituite dalle parole: “dell’Unione europea” e le parole: “lavoratore comunitario” sono sostituite dalle parole: “un lavoratore dell’Unione europea”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 12 (Modifica della legge provinciale  12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, le parole: “contributi della C.E.E.” sono sostituite dalle parole: “contributi dell’UE”.

(2) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: “EG” è sostituita dalle parole: “Europäischen Union”.

(3) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13 (Modifica della legge provinciale  12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Nel numero 7) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea”.

(2) Nel comma 6 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: “delle Comunità Europee” sono sostituite dalle parole: “dell’Unione europea”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14 (Modifica della legge provinciale  5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 4/quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “der gemeinschaftsrechtlichen und staatlichen Bestimmungen“ sono sostituite dalle parole: „der Bestimmungen der Europäischen Union und des Staates“.

(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 4/quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: “una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e comunitario” sono sostituite dalle parole: “una specifica disciplina di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e dell’UE”.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e  prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)

(1) Dopo il capo V del titolo II della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capo VI con l’Art. 30/bis:

“Capo VI (PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI A FUNE)

Art. 30/bis (Aiuti)

1. La Provincia incentiva lo sviluppo e l’efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell’impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per:

  1. gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;)
  2. gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo.

2. La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano:

  1. le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1;
  2. le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
  3. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
  4. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da realizzarsi nelle aree di interesse prevalentemente locale;
  5. la misura massima del contributo per gli interventi di cui comma 1, lettera b), da realizzarsi al di fuori delle aree di interesse prevalentemente locale;
  6. l’eventuale possibilità di cumulo tra gli aiuti di cui alle lettere c), d) ed e), o tra questi ed altre tipologie di aiuti qui non indicati;
  7. l’ordine di priorità degli interventi finanziabili;
  8. gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari e le conseguenze della loro inosservanza in termini di revoca e/o restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato dell’impianto funiviario si estenda prevalentemente nel territorio provinciale.

4. In caso di calamità naturali possono essere concessi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle maggiori spese da essi derivanti, anche sotto forma di mutui agevolati dal fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dalla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000” sono sostituite dalle parole: “dal regolamento (UE) n. 424/2016 del 9 marzo 2016”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 42 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dalla direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: “dal regolamento (UE) n. 424/2016”.

(4) Nella rubrica del capo II del titolo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “recepimento della direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: “adeguamento al regolamento (UE) n. 424/2016”.

(5) Il comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi nonché l’immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.”

(6) Il comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Il presente capo si applica agli impianti a fune di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 424/2016.”

(7) Nel comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è soppresso il seguente periodo: “Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi dell’articolo 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell’impianto devono essere applicate le disposizioni di questo capo.”

(8) L’articolo 44 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 44 (Definizioni)

1. Si applicano le definizioni ai cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 424/2016.”

(9) Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. Il progetto di impianto a fune è sottoposto su incarico del/della committente o del suo/della sua rappresentante ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 all’analisi di sicurezza e alla redazione di una relazione di sicurezza.”

(10) Il comma 3 dell’articolo 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“3. L'analisi e la relazione di sicurezza di cui al comma 1 sono elaborate dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa.”

(11) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, la parola: “EG-Konformitätserklärung” è sostituita dalla parola: “EU-Konformitätserklärung”.

(12) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dichiarazione «CE» di conformità“ sono sostituite dalle parole: “dichiarazione «UE» di conformità“.

(13) Nel comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “consultazioni comunitarie” sono sostituite dalle parole: “consultazioni a livello di Unione.”

(14) Il comma 4 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“4. Se un componente di sicurezza o un sottosistema corredato della marcatura «CE» risulta non conforme, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”

(15) Nel comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “all’articolo 55” sono sostituite dalle parole: “al regolamento (UE) n. 424/2016.”

(16) Nella rubrica dell’articolo 59 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “alla direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: “al regolamento (UE) n. 424/2016”.

(17) Dopo l’articolo 63 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 63/bis (Disposizione transitoria per la liquidazione dei contributi)

1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, e successive modiche, continuano ad applicarsi per la liquidazione delle domande di contributo già accolte ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento. Per le domande di contributo presentate nell’anno 2017 prima dell'entrata in vigore del presente articolo ed in conformità alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.”

(18) Le disposizioni dal comma 2 al comma 12 e dal comma 15 al comma 16 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Provincia ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.”

(2) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: “Gemeinschaftslizenz” è sostituita dalle parole: “Lizenz der Europäischen Union”.

(3) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “licenza comunitaria” sono sostituite dalle parole: “licenza dell’Unione europea”.

(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “mit öffentlicher Ausschreibung” sono sostituite dalle parole: “mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe”.

(5) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “ad evidenza pubblica” sono sostituite dalle parole: “ai sensi della normativa sugli appalti pubblici”.

(6) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “mit öffentlicher Ausschreibung” sono sostituite dalle parole: “mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe”.

(7) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “ad evidenza pubblica” sono sostituite dalle parole: “ai sensi della normativa sugli appalti pubblici”.

(8) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.”

(9) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.”

(10) Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.”

CAPO VI
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 17 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti norme:

  1. i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 45, il comma 2 dell’articolo 46, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 e 62, nonché gli allegati da I a IX della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1;
  2. la legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche.

(2) Le disposizioni della lettera a) del comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.

TITOLO IV
FINANZE E PATRIMONIO, SOSTEGNO DELL’ECONOMIA, COMMERCIO, RICERCA, ARTIGIANATO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E PATRIMONIO

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del  patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, il primo periodo viene così sostituito: “I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi e a condizione che non utilizzino i beni per attività che possano falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri.”

Art. 19 (Modifiche della legge provinciale  14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, le parole: “der Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “der Europäischen Union”.

(2) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale  16 ottobre 2009, n. 7, “Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni”)

(1) Nel comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, e successive modifiche, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea”.

Art. 21 (Modifiche della legge provinciale  2 dicembre 2010, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”)

(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’UE”.

(2) Nel testo italiano dell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, le parole: “dall’ordinamento comunitario” sono sostituite dalle parole: “a livello UE”.

(3) Nel testo italiano dell’allegato A della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’UE”.

Art. 22 (Modifiche della legge provinciale  21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)

(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’UE”.

(2) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 36 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, la parola: “comunitaria” è sostituita dalle parole: “dell’UE”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA

Art. 23 (Modifiche della legge provinciale  13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normative comunitarie” sono sostituite dalle parole: “normative dell’Unione europea”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: “Gemeinschaftsrechtes” è sostituita dalla parola: “Unionsrecht” e le parole: “Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.

(5) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea” e le parole: “alla Comunità Europea” sono sostituite dalle parole: “all’Unione europea”.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(8) Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “regolamenti comunitari” sono sostituite dalle parole: “regolamenti dell’Unione europea”, le parole: “articoli 87 e 88 del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(9) Nel comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(10) Nel comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(11) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(12) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(13) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(14) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(15) Nel comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(16) Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “articolo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “Art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disposizioni comunitarie” sono sostituite dalle parole: “disposizioni dell’Unione europea” e le parole: “articolo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

(18) Nel comma 2 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, le parole: “della vigente normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “della vigente normativa dell’Unione europea”.

(19) Nel comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “Ferma restando la disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “Ferme restando le disposizioni UE”.

(20) Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “della normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “delle disposizioni UE”.

(21) La rubrica dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:”Programmi dell’Unione europea”.

(22) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.

(23) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

Art. 24 (Modifiche della legge provinciale  19 gennaio 2012, n. 4, “Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese”)

(1) Il titolo della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: “Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito da parte delle imprese”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

“1. Per agevolare l’accesso al credito e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, inclusi i liberi professionisti, ovvero alle imprese di maggiori dimensioni, come definite dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI), purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative di garanzia fidi. Presupposto è che queste ultime abbiano sede e attività principale nel territorio provinciale e che siano riconosciute dalla Provincia ai sensi della legislazione vigente.”

(3) Nel testo italiano dell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’UE”.

(4) Nel testo italiano della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’UE”.

(5) Nella rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina UE”.

(6) Nel testo italiano dell’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “regolamenti comunitari” sono sostituite dalle parole: “regolamenti dell’UE”.

(7) Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, sono così sostituite:

“a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come applicato dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.”

(8) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituita:

“a) metodo di cui all’articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1407/2013;”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 25 (Modifiche della legge provinciale  22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”)

(1) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: “die nach Gemeinschaftsrecht einen besonderen Schutz auf Gemeinschaftsebene genießen” sono sostituite dalle parole: “die nach Unionsrecht einen besonderen Schutz auf EU-Ebene genießen”.

(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: “diritto comunitario” sono sostituite dalle parole: “diritto dell’Unione europea” e le parole: “nell’Unione europea” sono sostituite dalle parole: “a livello UE”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: “legislazione comunitaria” sono sostituite dalle parole: “legislazione dell’Unione europea”.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n.12, le parole: “diritto comunitario” sono sostituite dalle parole: “diritto dell’Unione europea”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA

Art. 26 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”)

(1) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(2) Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “la società Techno Innovation South Tyrol (TIS)” sono sostituite dalle parole: “l’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige”.

(3) Nella lettera f) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “della società TIS” sono sostituite dalle parole: “dell’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige”.

(4) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, dopo la parola: “l’innovazione” sono aggiunte le parole: “, che definisce le priorità e gli obiettivi strategici”.

(5) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, il primo periodo è così sostituito: “Il comitato tecnico esprime pareri sui progetti presentati ai sensi della presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa nonché, su richiesta della ripartizione competente, anche su specifici programmi di attività, iniziative e progetti straordinari presentati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica di cui all’Art. 3 della presente legge”.

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 

“2/bis Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico ha la facoltà di avvalersi del parere di altri esperti qualificati non appartenenti all’Amministrazione provinciale, all’uopo incaricati dalla ripartizione provinciale competente.”

(7) Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle altre commissioni, consigli e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale per le finalità di cui alla presente legge, è riconosciuta l’indennità prevista ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La ripartizione provinciale competente è autorizzata, altresì, a sostenere spese di vitto e alloggio dei suddetti componenti per l’espletamento delle loro funzioni, nei limiti e alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.

(8) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“f) redige periodicamente una relazione in merito alle funzioni svolte, menzionate alle lettere precedenti, che trasmette alla ripartizione provinciale competente.”

(9) Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è soppresso.

(10) Nel comma 4 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige)” sono sostituite dalle parole: “dell’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige”.

(11) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “dell’ordinamento comunitario” sono sostituite dalle parole: “dell’ordinamento dell’Unione europea”.

(12) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(13) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“i) finanziamento di iniziative per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte, software open source.”

(14) Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(15) Nel comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea”.

(16) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “i centri di ricerca” sono sostituite dalle parole: “gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “Le ripartizioni provinciali competenti provvedono” sono sostituite dalle parole: “La ripartizione provinciale competente provvede” e dopo la parola: “raccogliere” sono inserite le parole: “e monitorare”.

(18) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“3. I risultati del monitoraggio sono uno strumento utile alla Provincia per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innovazione.”

(19) Il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“4. La Provincia promuove inoltre l’accesso aperto ai risultati della ricerca e favorisce l’implementazione di sistemi digitali integrati per la diffusione pubblica della conoscenza nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione. Le iniziative di ricerca e innovazione finanziate o cofinanziate con fondi pubblici, e in particolare i risultati dei progetti e le relative pubblicazioni, possono essere rese accessibili anche attraverso portali pubblici dedicati.”

(20) Il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“5. Per consentire l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4, comma 2, nonché i beneficiari di cui all’articolo 13, che direttamente, indirettamente o anche solo parzialmente fruiscono di contributi pubblici per la ricerca e l’innovazione, sono tenuti a conferire i dati e le informazioni relativi alle attività di ricerca e innovazione nel sistema di monitoraggio provinciale, secondo le prescrizioni della ripartizione provinciale competente ai sensi del comma 1.”

(21) Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. La ripartizione provinciale competente effettua la valutazione dell'attività di ricerca scientifica sulla base dei dati e documenti forniti ai sensi del presente articolo ed elaborati nel sistema di monitoraggio della Provincia. Le modalità di raccolta, monitoraggio e valutazione di tali dati sono definite con regolamento di esecuzione.

7. Le funzioni di monitoraggio, di valutazione e di promozione dell’innovazione previste dalla presente legge possono essere svolte in collaborazione con gli enti strumentali della Provincia, sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta provinciale. Le attività possono svolgersi anche con il coinvolgimento di strutture provinciali.”

(22) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “der Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “der Europäischen Union”.

(23) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

CAPO V
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 27 (Abrogazioni)

(1) Il comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è abrogato.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 20/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 20/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 15 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 26, quantificati in 76.750,00 euro per il 2017, in 77.000,00 euro per il 2018 e in 77.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.

(5) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(6) Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 4, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 29 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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