(1) La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall’Unione europea, e in particolare accede ai fondi europei e partecipa a programmi e progetti promossi dall’Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.
(2) I programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), proposti dalla Giunta provinciale e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.
(3) I finanziamenti a valere sui programmi operativi dei fondi SIE europei sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell’ammontare indicati dai programmi operativi medesimi.
(4) In sede di approvazione delle proposte dei singoli programmi la Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, nomina le autorità di gestione, di certificazione e di audit, nonché eventuali organismi intermedi.
(5) In merito al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Giunta provinciale, in sede di approvazione della proposta del programma, nel rispetto della normativa dell’Unione europea prende atto dell’istituzione dell’organismo pagatore provinciale riconosciuto nonché della designazione dell’organismo di certificazione.
(6) Per le iniziative finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all’organismo pagatore provinciale riconosciuto anche le quote a carico dell’Unione europea e dello Stato.
(7) Le predette autorità e organismi esercitano le funzioni previste dai vigenti regolamenti UE. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità e degli organismi, nonché la loro collaborazione e reciproca informazione. È inoltre possibile istituire un proprio organismo strumentale per gli interventi europei ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(8) Pur essendo strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale, le autorità e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 non espletano le funzioni istituzionali proprie dell’Amministrazione, ma svolgono le attività previste nei programmi operativi e nei regolamenti sui fondi SIE. Di conseguenza i provvedimenti amministrativi di queste autorità e organismi sono considerati atti definitivi per legge. Contro tali provvedimenti non è ammesso il ricorso gerarchico di cui all’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(9) Per tutte le iniziative finanziate o cofinanziate dall’Unione europea trovano applicazione i termini dei procedimenti amministrativi dettati dalla normativa specifica di settore. Esclusivamente nei casi in cui non sussista una disciplina specifica si applicano i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, e alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Ove sussista un dubbio interpretativo attinente ai termini, si applica il termine favorevole all’Amministrazione.