1. Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno al competente ufficio provinciale della Ripartizione Salute.
2. La domanda e gli allegati di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere presentati tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente dal o dalla titolare e dal direttore o dalla direttrice della farmacia o dispensario farmaceutico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio provinciale competente.
3. Se la farmacia è gestita in forma di società, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione inerente alla ritenuta d’acconto (4 per cento) relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche.