1. Le iniziative previste nei seguenti criteri vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale e/o mutui dal fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. La concessione di mutui dal fondo di rotazione avviene esclusivamente a favore di imprese situate in zone a struttura debole, fatta eccezione per le domande di aiuto presentate prima del 17 ottobre 2017. La somma degli importi del contributo in conto capitale e del mutuo non può essere superiore alla spesa ammessa ad agevolazione.
2. I contributi in conto capitale vengono concessi esclusivamente per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Non può essere concesso alcun contributo in conto capitale per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti, se nell’azienda sono già presenti 2 appartamenti per ferie oppure 4 camere. A tal fine si fa riferimento all’anno fiscale dell’azienda di cui all’articolo 6, comma 3. Nel caso in cui nell’azienda siano presenti meno di 2 appartamenti per ferie o meno di 4 camere, per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti può essere concesso un contributo solo fino al raggiungimento di uno dei suindicati limiti massimi. Nel caso in cui vi sia un appartamento per ferie in combinazione con qualche camera, il limite massimo complessivo è di 4 camere da letto. Le suddette limitazioni non si applicano in caso di interventi realizzati nei limiti della cubatura residenziale esistente da almeno 25 anni.
3. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure massime:
a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le aziende con almeno 40 punti di svantaggio;
b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le aziende con meno di 40 punti di svantaggio;
c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le aziende e le aziende ad indirizzo produttivo misto che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) o c);
d) per le aziende con 75 o più punti di svantaggio o per le aziende di cui alle lettere a) e b), situate in zone a struttura debole è riconosciuta una maggiorazione non cumulabile di 10 punti percentuali. Non usufruiscono di tale maggiorazione le aziende che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).
4. Le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), vengono agevolate esclusivamente tramite la concessione di un mutuo dal fondo di rotazione.
5. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.
6. Per quanto riguarda i mutui dal fondo di rotazione, l’importo massimo che può essere concesso corrisponde al totale delle spese ammesse, dedotti gli eventuali contributi concessi in conto capitale. La partecipazione a carico della Provincia ammonta all’80 per cento del mutuo agevolato. La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di dieci anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili. Tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento. Nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per il tipo di investimento prevalente in termini di spesa.