1. Le lezioni si svolgono regolarmente, settimanalmente o anche a intervalli più lunghi.
2. In base alla forma e all’organizzazione delle lezioni si distingue tra:
a) materie di gruppo;
b) progetti;
c) materie strumentali in lezioni singole, di gruppo e con un partner;
d) corsi.
3. I progetti sono iniziative uniche delle scuole di musica.
4. I corsi sono offerte delle scuole di musica con durata limitata, i quali possono essere offerti presso diverse scuole di musica e presentano contenuti armonizzati a livello provinciale.
5. L’approvazione dei corsi avviene tramite la direttrice o il direttore provinciale delle scuole di musica.
6. Nell’ambito degli esami per l’acquisizione dei distintivi di merito ai sensi dell’art. 12 del presente ordinamento degli studi o per lo svolgimento di concorsi, si possono verificare annullamenti di lezioni per le alunne e gli alunni.
7. Le direzioni delle scuole di musica possono autonomamente proporre modelli didattici e organizzativi o condurre sperimentazioni scolastiche che si discostano dal regolamento degli studi nella loro forma organizzativa. Per l’attuazione dei summenzionati modelli o delle sperimentazioni le direzioni delle scuole di musica chiedono preventivamente l’autorizzazione alla direttrice o al direttore provinciale scuole di musica; la stessa viene concessa tenendo conto, tra l’altro, di eventuali costi aggiuntivi.”