1. I seguenti provvedimenti disciplinari possono essere adottate considerando la gravità dell’infrazione contro le norme di comportamento comuni e contro il regolamento della scuola:
a) Rimprovero orale con nota nel registro dell’insegnante
b) Esclusione dalla lezione nella materia riguardante con decorrenza immediata fino alla fine dell’anno scolastico
c) Esclusione dalla lezione nella materia riguardante con decorrenza immediata per l’anno scolastico corrente e l’anno scolastico seguente.
2. Provvedimenti in base al comma 1, lettera a) vengono adottati dall’insegnante o dal direttore/dalla direttrice.
3. Provvedimenti in base al comma 1, lettere b) e c) possono adottati soltanto se lo scolaro/la scolara viene meno ai suo obblighi in modo grave o intenzionalmente, se nel passato per infrazioni simili l’adottamento di provvedimenti di formazione ed educazione sono rimasti infruttuosi o se il comportamento dello scolaro/della scolara rappresenta un pericolo della proprietà, della moralità e/o dell’incolume fisico degli altri membri della comunità scolastica.
4. Provvedimenti in base al comma 1, lettere b) e c) adotta il direttore/la direttrice dopo aver ascoltato l’insegnante/gli insegnanti, le giustificazioni dello scolaro/della scolara riguardanti e degli esercenti della patria potestà per scolari/scolare minorenni/e.
5. Provvedimenti in base al comma 1, lettere b) e c) devono essere comunicati per iscritto alla scolara/allo scolaro riguardante nonché al loro esercenti della patria potestà.
6. Contro i provvedimenti in basse al comma 1, lettere b) e c) gli esercenti della patria potestà nonché lo scolaro/la scolara maggiorenne può fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione presso la direttrice provinciale delle scuole di musica.