In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 46  (Modifiche di norme)

(1)  Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA sono pubblicati anche i dati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale per tale tipologia di progetti.".

(2)  Dopo il comma 9 dell’articolo 8 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“10. La Conferenza di servizi decide sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.”

(3)  Dopo l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA alla domanda di autorizzazione va altresì allegato lo studio preliminare ambientale previsto dalla normativa in materia di valutazione ambientale per il relativo inoltro all’Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA.".

(4)  Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Conferenza di servizi decide altresì sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità.”.

(5)  La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è cosi sostituita:

"g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); se invece gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, è richiesto il rapporto ambientale preliminare."

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. 27
ActionActionc) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
ActionActionDISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI
ActionActionVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
ActionActionVALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROGETTI (VIA)
ActionActionAUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ActionActionPROCEDURA CUMULATIVA
ActionActionRICORSI E VIGILANZA
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI
ActionActionArt. 45 (Disposizione transitoria)
ActionActionArt. 46  (Modifiche di norme)
ActionActionArt. 47 (Abrogazione)
ActionActionArt. 48 (Disposizione finanziaria)
ActionAction(Articolo 15, comma 2)
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico