(1) La struttura competente trasmette all’Agenzia i progetti di cui all’articolo 41, corredandoli degli allegati previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle approvazioni, delle autorizzazioni o dei pareri di cui all’articolo 41. Ove il progetto sia soggetto a permesso a costruire, esso va inoltrato dai Comuni corredato del parere della commissione edilizia.
(2) L'Agenzia verifica entro 15 giorni la completezza formale della documentazione e accerta a quali approvazioni, autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, andrà sottoposto il progetto e lo invia agli uffici competenti.
(3) Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici competenti esaminano il progetto. In caso di documentazione incompleta l'Agenzia richiede le integrazioni documentali eventualmente necessarie, da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni. In tal caso il termine è sospeso fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
(4) La Conferenza di servizi si pronuncia ai sensi dell’Art. 4 con un parere vincolante entro i successivi 30 giorni, e l’Agenzia lo trasmette alla struttura richiedente.
(5) Tale parere sostituisce a tutti gli effetti ogni altra approvazione, autorizzazione, parere o altri atti di assenso, comunque denominati, sul progetto previsti dalla vigente normativa nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1.
(6) Il parere espresso dalla Conferenza di servizi ha una validità di cinque anni. Su richiesta motivata del proponente, il/la Presidente della Conferenza di servizi può prorogare la validità di ulteriori due anni.