(1) La Conferenza di servizi in materia ambientale (Conferenza di servizi) esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie:
(2) La Conferenza di servizi è presieduta dal/dalla Presidente del Comitato ambientale. Ad essa partecipano di volta in volta i rappresentanti degli uffici provinciali chiamati a esprimersi sui singoli progetti sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui al comma 1. Il dissenso di uno o più uffici deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella Conferenza di servizi ed essere congruamente motivato. Le determinazioni della Conferenza sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente assunte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.