(1) Il Gruppo di lavoro in materia ambientale (Gruppo di lavoro) si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione per la VAS e la VIA, redige la relazione istruttoria di merito sui piani e programmi soggetti a VAS e sui progetti soggetti a VIA ed esegue i conseguenti collaudi tecnico-ambientali. Esso è composto da:
(2) Il/La Presidente del Comitato ambientale nomina il gruppo di lavoro specifico per ciascun piano, programma o progetto.