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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 2 (Comitato ambientale)

(1)  Il Comitato ambientale è un organo tecnico consultivo della Giunta provinciale per la valutazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e dei progetti da sottoporre a VIA ed è organo decisorio per i ricorsi nei casi previsti dalla normativa provinciale. Restano salve le competenze comunque previste nella legislazione provinciale.

(2)  Il Comitato ambientale è composto da:

  1. il direttore/la direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente (Agenzia), che svolge le funzioni di presidente;
  2. un esperto/un’esperta in materia di igiene e salute pubblica, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  3. un esperto/un’esperta in materia di tutela del paesaggio e della natura, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  4. un esperto/un’esperta in materia di tutela delle acque, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  5. un esperto/un’esperta in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  6. un esperto/un’esperta in materia di pianificazione territoriale, su designazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente in materia;
  7. due esperti nel campo della tutela della natura e dell’ambiente, designati dall’assessore o assessora provinciale alla tutela dell’ambiente tra un sestetto pariteticamente composto relativamente al genere e ai due maggiori gruppi linguistici, proposto dalle associazioni ambientaliste più rappresentative sul territorio provinciale.

(3)  Per ogni membro del Comitato ambientale è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il Comitato ambientale è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.

(4)  Le determinazioni del Comitato ambientale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le determinazioni del Comitato sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

(5)  La Giunta provinciale nomina i membri del Comitato ambientale.

(6)  Il Comitato ambientale resta in carica per la durata della legislatura.

(7)  Alle sedute del Comitato ambientale partecipano di volta in volta, con diritto di voto, anche i rappresentanti degli uffici provinciali competenti per il rilascio di autorizzazioni o pareri necessari per i singoli progetti, che non siano già membri del Comitato ai sensi del comma 2; essi sono individuati sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1. 2)

2)
L'art. 2, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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