(1) Le norme della presente legge costituiscono recepimento e attuazione:
(2) Per quanto non regolamentato nei Titoli II, III e IV della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte prima e della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
(3) La presente legge regolamenta altresì la procedura di approvazione cumulativa per progetti esentati dalle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma soggetti a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'amministrazione provinciale in materia ambientale.