(1) Nel corso del primo esercizio in contabilità civilistica le scadenze dei termini per la presentazione dei documenti da parte delle istituzioni scolastiche potranno subire slittamenti a seguito del passaggio al nuovo programma contabile e alla conseguente necessità di implementazione, che potrà avvenire in corso d’esercizio. Le eventuali nuove scadenze verranno comunicate dalle Intendenze scolastiche competenti ovvero dalle aree o ripartizioni competenti.
(2) Il direttore/La direttrice di ripartizione o d’area competente fornisce le indicazioni e i modelli per il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo sistema contabile.
(3) Per le istituzioni scolastiche provinciali il servizio di cassa di cui all’Art. 18 è svolto, in via transitoria e fino allo scadere della convenzione in atto, dall’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Provincia.
(4) In prima applicazione del presente regolamento e fino alla riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche provinciali, le relative funzioni sono espletate dal direttore/dalla direttrice dell’area o ripartizione competente per la formazione professionale.
(5) La programmazione economico-patrimoniale effettuata nell’anno 2017 sulla base delle disposizioni contabili sinora vigenti resta valida, a condizione che si conformi ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 “Principi generali o postulati,” nell’articolo 17, nonché nell’allegato n. 4/1, punto 4.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Eventualmente devono essere disposti i relativi necessari adeguamenti entro il 31 ottobre 2017.