(1) Per la realizzazione dell’autonomia e delle finalità di cui agli articoli 2, 4 e 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, l’istituzione scolastica può effettuare spese per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi nonché spese connesse alla conclusione di corsi formativi.
(2) Costituiscono attività di rappresentanza le spese di cui all’articolo 3, comma 1, della legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4, e successive modifiche.
(3) Le spese di cui al comma 1 sono effettuate tramite utilizzo di appositi conti economici per beni e servizi di importo non superiore al quattro per cento dell’assegnazione ordinaria.
(4) Tali spese sono pagate dall’istituzione scolastica, oppure anticipate dal/dalla dirigente e devono essere comprovate da fatture, ricevute fiscali, scontrini o attestazioni del beneficiario.