(1) L’inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:
- il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità dei beni;
- i dati tavolari;
- il titolo di provenienza;
- i dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.
(2) I beni mobili si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta.
(3) Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore al limite del valore di inventariazione stabilito periodicamente dalla Provincia. Gli oggetti di interesse artistico o storico sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.
(4) Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
(5) L’inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:
- l’ubicazione;
- la descrizione e la quantità;
- il prezzo d’acquisto o il valore di stima.
(6) Sono descritti in distinti inventari:
- i beni mobili;
- i beni di valore storico-artistico;
- i valori mobiliari;
- i beni immobili.
(7) Indipendentemente dal loro valore, non sono iscritti in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei beni che per l’uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente.
(8) I beni non soggetti ad inventariazione non sono oggetto di registrazione.
(9) I beni mobili in uso gratuito devono essere registrati in un’apposita categoria.
(10) Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.
(11) Il valore dei beni acquistati con ricavi da mezzi propri presenti nell’inventario viene ridotto annualmente, tramite la procedura di ammortamento, di una percentuale stabilita dalla Giunta provinciale secondo tipologie e categorie di beni. Da detta riduzione sono escluse le opere d’arte, che vengono rivalutate almeno ogni dieci anni.
(12) Qualora il valore di un bene risulti azzerato, perlopiù per effetto del suo completo ammortamento, il medesimo bene deve rimanere iscritto in inventario, non costituendo tale azzeramento di per sé motivo di scarico inventariale.
(13) Quando il/la dirigente cessa dal suo ufficio, il passaggio delle consegne avviene mediante verbale, dopo la chiusura e l’accertamento dell’esattezza dei registri prescritti, in contraddittorio con il consegnatario subentrante.