(1) I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
(2) I beni immobili e i beni mobili infruttiferi sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal/dalla dirigente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
(3) La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine nonché dei plessi e delle sedi distaccate è disciplinata dal regolamento interno dell’istituzione scolastica.
(4) La proprietà dei beni mobili acquistati dalla Provincia per le istituzioni scolastiche viene trasferita a titolo gratuito, salvo i beni storici e culturali, alle istituzioni scolastiche e i beni vengono inventariati dalle stesse. La Provincia si riserva il diritto di disporre nuovamente dei beni che non siano più usati dalle scuole.
(5) Per i beni appartenenti al patrimonio degli enti locali e concessi in uso alle istituzioni scolastiche si osservano le disposizioni impartite dagli stessi enti.
(6) La Provincia mette a disposizione delle istituzioni scolastiche di propria competenza i beni immobili necessari allo svolgimento dei loro fini istituzionali. In ogni caso i beni immobili restano di proprietà della Provincia.
(7) La Provincia può mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche i beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, oppure trasferirli in loro proprietà.
(8) Le istituzioni scolastiche di competenza provinciale, utilizzano e gestiscono i beni mobili e immobili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. La Provincia provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, stipula i contratti di fornitura e di servizio e finanzia le spese di gestione degli immobili di sua competenza.