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g) Accordo 19 luglio 2017, n. 01)
Modifiche ed integrazioni all’Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 14 luglio 2015 - Testo integrato

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 al B.U. 2 agosto 2017, n. 31.

Art. 10 (Continuità assistenziale (CA))

(1)  La Continuità Assistenziale (di seguito CA) nella Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige viene garantita ai sensi e con i criteri di cui al Capo III del vigente ACN.

(2)  L’Azienda Sanitaria delega il Comprensorio Sanitario territorialmente competente all’organizzazione del servizio di continuità assistenziale.

(3)  Il Comprensorio Sanitario, sentito il Comitato Aziendale, sulla base della conformazione oro-geografica, dell’estensione e del numero degli assistibili degli ambiti territoriali, identifica le modalità organizzative più consone a garantire il Servizio di continuità assistenziale, scegliendo tra quelle di seguito elencate.

(4)  Il servizio di CA viene attivato

  1. dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì,
  2. dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (del giorno successivo) di tutti i giorni feriali e
  3. dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo.

(5)  Resta l’obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì.

(6)  L’erogazione delle prestazioni da parte dei medici di continuità assistenziale è gratuita in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale nell’ambito territoriale di riferimento e a pagamento per gli altri assistiti, con le tariffe delle visite occasionali di cui all’Art. 15, comma 1 del presente accordo.

(7)  I medici di continuità assistenziale assicurano nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, a fronte dei compensi previsti dall’AIP, l’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata (di seguito ADI) preventivamente autorizzate, ove richiesto dal medico titolare dell’ADI e subordinatamente all’assolvimento dell’attività istituzionale.

(8)  Il medico di assistenza primaria titolare dell’assistenza domiciliare integrata contatta direttamente il medico di CA di turno della necessità di effettuazione dell’ADI anche nei giorni festivi.

(9)  Ove il medico di CA rifiutasse di effettuare l’ADI, questa dovrà essere in ogni caso garantita dal medico di Assistenza Primaria titolare.

(10)  Se il paziente in ADI giornaliera è iscritto a un medico di assistenza primaria di un ambito coperto dal Servizio di CA (Bolzano e Comuni limitrofi), la comunicazione dovrà essere fatta a mezzo e-mail al Servizio Medicina di Base – Distretti Sanitari con almeno 72 ore di preavviso.

(11)  Il Servizio Medicina di Base – Distretti Sanitari provvederà ad avvertire il Servizio di CA.

(12)  Il medico di CA di Bolzano e Comuni limitrofi che ha effettuato l’ADI, ai fini del pagamento è tenuto a comunicarne l’effettuazione al Servizio Medicina di Base del Comprensorio Sanitario di Bolzano (Allegato R all’ACN 29 luglio 2009).

A. Continuità assistenziale svolta da medici convenzionati (ACN articolo 62, comma 2, lettera a) 

Fatto salvo quanto determinato dal Capo III del vigente ACN, si concorda quanto segue:

(1)  Rapporto ottimale - Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di CA, sulla base delle proprie caratteristiche oro-geografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici convenzionati di CA è determinato secondo un rapporto ottimale medici/abitanti residenti, che per la Provincia di Bolzano è definito di norma dal rapporto di riferimento di 1 medico ogni 5.000 abitanti residenti.

(2)  Ai medici di CA convenzionati viene liquidato l’importo di Euro 22,72 (ventidue//72) per ora di servizio effettivamente svolto e verificato.

(3)  È fatto obbligo ai medici convenzionati di continuità assistenziale dell’uso del programma informatico di gestione del servizio fornito dall’Azienda Sanitaria nella gestione delle incombenze previste dall’articolo 67 del vigente ACN.

(4)  Il mancato utilizzo non giustificato del programma informatico di gestione del servizio, costituisce valido motivo per il deferimento al collegio arbitrale.

(5)  A fronte di tale uso, ai medici di CA è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso pari a Euro 4,00 (quattro//00) per ora di servizio effettuato.

(6)  Ai medici di CA è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso orario pari a Euro 2,48 (due//48) a fronte dell’autogestione nella copertura dei turni.

(7)  L'organizzazione dei turni avviene a cura di un medico scelto dagli stessi medici di CA tra quelli espletanti il servizio.

(8)  II calendario dei turni andrà trasmesso al Servizio Medicina di Base del Comprensorio Sanitario di competenza entro il giorno cinque del mese precedente a cui si riferisce.

(9)  Eventuali successive modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Medicina di Base.

(10)  La trasmissione al Servizio Medicina di Base dell'elenco dei turni fa fede ai fini della garanzia di copertura del servizio di CA in forma attiva e vale quale presa visione ed accettazione dello stesso da parte dei medici di turno nel mese di riferimento.

(11)  Ai medici in possesso dell’attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva (“A”), di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n.752 e s.m.i. oppure di attestato equipollente di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, riconosciuto dall’Autorità competente nei modi previsti dal summenzionato D.P.R., spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di Euro 2,21 (due//21).

(12)  L’importo totale mensile non può comunque superare l’indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e s.m.i..

(13)  In Provincia di Bolzano il solo conferimento degli incarichi vacanti di cui all’articolo 62, comma 2, lettera A del vigente ACN è regolamentato dall’articolo 63, comma 2 dell’ACN.

(14)  Il medico in servizio di CA può eseguire nell’espletamento dell’intervento richiesto anche le prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.

(15)  Le prestazioni aggiuntive eseguite verranno onorate al medico di CA con gli importi previsti dal Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, ove correttamente documentate.

(16)  L’Azienda Sanitaria organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:

  1. dalle ore 19.00 alle 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi;
  2. dalle ore 9.00 alle 10.30 dei soli giorni prefestivi;
  3. dalle ore 7.00 alle 8.30 dei soli giorni festivi.

(17)  Il medico di continuità assistenziale incaricato ai sensi degli articoli 63 e 70 dell’ACN è tenuto ad effettuare i turni di reperibilità. A fronte di tale reperibilità, il medico di turno è remunerato con Euro 22,72 (ventidue//72) per ora.

(18)  PERTurni diurni (08.00 – 20.00) e notturni (20.00 – 08.00 del giorno successivo) di particolari festività è riconosciuto un importo aggiuntivo forfettario per medico di turno pari a Euro 50,00 (cinquanta//00).

18.1. I turni diurni sono i seguenti:

  • a. Primo dell’Anno (1 gennaio);
  • b. Domenica di Pasqua;
  • c. Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);
  • d. Lunedì di Pentecoste;
  • e. Ferragosto (15 agosto);
  • f. Natale (25 dicembre);
  • g. Santo Stefano (26 dicembre).

18.2. I turni notturni sono i seguenti:

  • a. Dalle ore 20.00 del 24 dicembre alle ore 08.00 del 25 dicembre;
  • b. Dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 08.00 del 1 gennaio.

(19)  Il Comprensorio Sanitario di competenza, ai sensi dell’articolo 68 comma 3 del vigente ACN, ove occorra, identifica le sedi nonché il rafforzamento dei turni medesimi.

B. Continuità assistenziale svolta da medici di cui alla lettera a) dell’articolo 62 del vigente ACN organizzati in forme associative con i medici di assistenza primaria per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore in ambiti territoriali definiti (ACN articolo 62, comma 2, lettera b).

(1)  Dove non è in funzione il servizio di CA svolto da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli 62, comma 2, lettera a) Capo III del vigente ACN, la copertura assistenziale per assicurare le realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili è garantita dall’AFT nelle fasce orarie

  • a. dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì;
  • b. dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo di tutti i giorni feriali e
  • c. dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 08,00 del giorno successivo al festivo.

(2)  Resta fermo l’obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì e non ancora espletate.

(3)  L’attività di CA, gratuita in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale e relativamente al proprio ambito territoriale, verrà svolta dall’AFT.

(4)  Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, verranno notulate dal medico al proprio Comprensorio.

(5)  Per la copertura del turno di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare, verrà riconosciuto al medico l’importo di Euro 22,72 (ventidue//72) per ora di servizio svolto.

(6)  L’organizzazione trimestrale dei turni del servizio di continuità assistenziale, sulla base di quanto stabilito dal Comprensorio sanitario, è fatto dai medici dell’AFT e da questi comunicato entro il giorno cinque del mese precedente all’inizio del turno al Comprensorio Sanitario di riferimento, che provvederà a informare gli organi di stampa.

C. Continuità assistenziale a cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale

(1)  I Comprensori Sanitari, sentito il parere del comitato aziendale, possono identificare località a forte flusso turistico dove attivare il servizio di CA a favore di cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale.

(2)  Le prestazioni di cui al presente articolo sono retribuite dal cittadino non residente sulla base del disposto di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo e vengono incassati direttamente dai medici di continuità assistenziale.

(3)  Dove non è in funzione il servizio di cui al comma precedente, le prestazioni a cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale sono effettuate dai medici di assistenza primaria e liquidate direttamente dall’assistito al medico che eroga la prestazione con le tariffe di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo.

(4)  Al medico di continuità assistenziale e a quello di assistenza primaria che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti i compensi di cui all’articolo 15, comma 1 del presente contratto.

(5)  In tal caso il medico notula alla Azienda sanitaria le anzidette prestazioni secondo le direttive impartite dall’Azienda stessa.

(6)  L’omessa, l’erronea o la incompleta compilazione della comunicazione all’Azienda da parte del medico, comporta il mancato pagamento delle prestazioni erogate.

(7)  Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, verranno notulate dal medico al proprio Comprensorio.

(8)  Prestazioni erogate a cittadini non comunitari sono da intendersi in regime libero-professionale.

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