(1) La legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, eccetto gli articoli 23, 24, 25 e 26, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2018.
(2) Le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande giacenti e non ancora evase.
(3) I richiami alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, per la parte abrogata, contenuti nelle leggi provinciali devono intendersi riferiti alla presente legge.