(1) Le organizzazioni turistiche già iscritte nel elenco di cui all’articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono iscritte d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 4.
(2) In caso di accertata incompletezza o mancanza della documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco provinciale, quest’ultima deve essere completata o consegnata entro sei mesi dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione nell’elenco provinciale ai sensi dell’Art. 5, comma, 3 della presente legge, a pena di cancellazione dall’elenco.
(3) Le organizzazioni turistiche già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono rimanere in vita in quanto tali, anche se non soddisfano il presupposto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).