(1) In aggiunta ai fondi previsti dall’articolo 12 vengono stanziati annualmente nel bilancio provinciale appositi fondi per progetti di investimento di interesse turistico promossi dalle organizzazioni turistiche. Tali iniziative possono essere intraprese da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.
(2) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell’albo online della Provincia, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei fondi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione da presentarsi all’uopo.