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d) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 151)2)
Ordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 12 (Fondi dal bilancio provinciale)   delibera sentenza

(1)  Per sostenere le organizzazioni turistiche e l’IDM nell’assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi. 10)

(2)  I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati alle organizzazioni turistiche soltanto se esse rispettano i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

(3)  I fondi stanziati sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

  1. un’aliquota, uguale o variabile, per tutti gli aventi diritto;
  2. un’ulteriore aliquota secondo i seguenti criteri:
    1. capacità ricettiva alberghiera e non alberghiera;
    2. media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
    3. media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
    4. entità dell’autofinanziamento.

(4)  La misura delle aliquote di cui al comma 3 e la quota spettante all’IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche. 11)

(5)  L’eventuale differenza tra gli importi computati in base ai criteri di ripartizione e i fondi effettivamente assegnati ai sensi del comma 4 può essere assegnata dalla Giunta provinciale all’Azienda speciale IDM con specifica destinazione per l’area turismo.

(6)  Il pagamento degli importi assegnati alle organizzazioni turistiche è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le organizzazioni turistiche dalle assegnazioni. In caso di impiego non efficiente e non efficace dei fondi assegnati, la Giunta provinciale può prevedere la riduzione o la revoca dell’assegnazione stessa. Gli importi non assegnati sono ridistribuiti alle restanti organizzazioni turistiche.

(7)  Il pagamento delle somme assegnate all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano è subordinato all’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell’organo tutorio.

massimeDelibera 20 marzo 2018, n. 240 - Criteri di qualitá per le organizzazioni turistiche - Revoca della deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013
10)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 5 della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
11)
L'art. 12, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 5 della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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