1. Qualora, dopo l’avvenuta erogazione dell’aiuto, si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti, l’aiuto è revocato per intero e deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.