(1) In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del presidente della Provincia, si procede all’elezione della nuova Giunta provinciale ai sensi dei capi precedenti. Si procede parimenti a nuova elezione del presidente della Provincia e della Giunta provinciale in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all’articolo 73. Fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta provinciale dimissionaria rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per l’adozione degli atti indifferibili e urgenti. Le funzioni di presidente della Provincia sono assunte dal primo vicepresidente.