(1) Sono elettori del Consiglio provinciale i cittadini che:
(2) Il cittadino in possesso dei requisiti di cui al comma 1, è iscritto, ai fini dell’esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune in cui risiede alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero nelle liste elettorali del comune di ultima residenza in provincia, se ha trasferito la residenza in un comune della Provincia autonoma di Trento da un periodo di tempo inferiore a 365 giorni.
(3) Il possesso dei requisiti di residenza è accertato in sede di revisione delle liste elettorali in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.