(1) Le spese conseguenti all’applicazione della presente legge sono a carico della Provincia.
(2) Le spese per l’arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione e per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti dell’ufficio elettorale sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Provincia.
(3) Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio elettorale è concesso ai comuni un contributo, da stabilirsi dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consorzio dei comuni, proporzionalmente al numero degli iscritti nelle liste elettorali.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 3.000.000 per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.