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a) Legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 271)
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 31 dicembre 1993, n. 64, numero straordinario.

Art. 42

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare dal Ministero della difesa la piena proprietà di aree demaniali e dei fabbricati eventualmente su di esse esistenti non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali dell'amministrazione militare, cedendo in permuta al Ministero della difesa alloggi da realizzarsi a cura e spese della Provincia su terreni del demanio militare. Per la realizzazione degli alloggi da cedere in permuta la Provincia può avvalersi anche dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

(2) La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo che gli alloggi costruiti siano stati collaudati dai tecnici dell'amministrazione militare.

(3) La Provincia cederà il cinque per cento delle aree acquistate ai sensi del comma 1 a cooperative edilizie formate da personale dipendente dal Ministero della difesa in servizio od in quiescenza avente la residenza da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il prezzo di cessione è pari a quello stimato per la permuta.

(3/bis) La Giunta provinciale, per raggiungere la quota di cessione del cinque per cento delle aree di cui al comma 3, può incaricare l'Istituto per edilizia sociale della Provincia di cedere un numero di alloggi in misura equivalente. A tal fine la Giunta provinciale può fissare criteri differenti da quelli indicati nel comma 3. Il prezzo di cessione è stabilito dall'Ufficio provinciale Estimo ed espropri nel rispetto dei parametri del presente articolo.  43)

(4) La Giunta provinciale, sentiti i comuni territorialmente interessati e la commissione urbanistica provinciale provvede alla modifica della destinazione urbanistica delle aree acquistate ai sensi del presente articolo.

(5) Per le aree eventualmente destinate ai sensi del comma 4 all'edilizia abitativa agevolata devono essere predisposti a cura della Giunta provinciale piani di attuazioni ai sensi dell'articolo 20 della legge provinicale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'articolo 19 della legge provinicale 16 novembre 1988, n. 47. Le aree stesse sono assegnate dalla Giunta provinciale d'intesa con il comune territorialmente interessato in proprietà a soggetti aventi diritto di cui all'articolo 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, ponendo a carico degli assegnatari un importo determinato secono i criteri contenuti nell'articolo 32 della menzionata legge provinciale.

(6) La spesa necessaria per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 1 viene stabilita dalla legge finanziaria annuale.

43)
L'art. 42, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.