(1) La Direttrice/Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sentita la Giunta provinciale, nomina le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari, attingendo obbligatoriamente dagli elenchi provinciali.
(2) La nomina a direttrice/direttore di comprensorio comporta il conferimento del corrispondente incarico dirigenziale.
(3) Qualora le persone incaricate non siano dipendenti pubblici, vengono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadrate nella qualifica funzionale corrispondente al profilo professionale.
(4) Il trattamento economico è commisurato alle dimensioni del rispettivo comprensorio sanitario e alla complessità dei servizi sanitari e non può essere superiore al 70 per cento del compenso base della direttrice generale/del direttore generale.