(1) La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza biennale. Tutte le domande di iscrizione presentate entro la data fissata dall’avviso vengono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 7)
(2) La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.
(3) I titoli vengono valutati con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del curriculum vitae e del numero di risorse umane e finanziarie gestite.
(4) Il colloquio viene valutato con un punteggio complessivo massimo di 40 punti. La commissione tiene conto delle competenze personali e sociali nonché della competenza metodologica.
(5) Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.