(1) Il presente regolamento disciplina la procedura per la determinazione del corrispettivo per il servizio idropotabile pubblico. Tale servizio comprende la captazione, anche per usi multipli, l’adduzione dell'acqua, la potabilizzazione, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misurazione e la tutela dell’acqua potabile, in attuazione dell’articolo 7/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L’obiettivo è di garantire una regolamentazione stabile, la realizzazione degli investimenti necessari a un approvvigionamento di acqua potabile qualitativamente elevato e sostenibile, una gestione efficiente e di qualità del servizio nonché la tutela degli utenti finali.
(2) Il regolamento recepisce i principi della gestione del servizio idrico stabiliti con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, la copertura dei costi e il principio “chi inquina paga” nonché l’utilizzazione efficiente e sostenibile della risorsa acqua. In questo modo il regolamento supporta gli sforzi della Provincia finalizzati alla tutela contro i cambiamenti climatici.
(3) Il regolamento definisce i costi che possono essere ammessi per il calcolo della tariffa, il limite massimo alla crescita dei ricavi e le regole per una gestione finanziaria efficiente del servizio.