(1) Agli allegati di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28, è così sostituito:
“2. Alla copertura degli oneri complessivi, pari a 283.314.110,28 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, a 137.017.229,72 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018 e a 833.198.937,73 euro a carico dell'esercizio finanziario 2019 derivanti dall’articolo 2, commi 1 (tabella A), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D), nonché dall’articolo 3 della presente legge, si provvede con le modalità previste nella tabella E.”