(1) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 21/bis (Provvedimenti per sopperire alla carenza di medici di medicina generale)
1. Per sopperire alla carenza di medici di medicina generale, nell’arco dei prossimi 10 anni la Provincia può concedere ai medici che svolgono, con finanziamento provinciale, la formazione specifica in medicina generale in Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al conseguimento del diploma di medico di medicina generale.
2. L’ammontare dell’emolumento e le modalità di assegnazione dello stesso sono determinati con regolamento di esecuzione.
3. La Giunta provinciale valuta con periodicità triennale il livello di copertura del fabbisogno di medici di medicina generale.”
(2) Dopo l’articolo 32/bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 32/ter (Provvedimenti per sopperire alla carenza di medici specialisti)
1. Per sopperire alla carenza di medici specialisti, nell’arco dei prossimi 10 anni la Provincia può concedere ai medici che svolgono, con finanziamento provinciale, la specializzazione in Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al conseguimento del diploma di medico specialista.
2. L’ammontare dell’emolumento e le modalità di assegnazione dello stesso sono determinati con regolamento di esecuzione.
3. La Giunta provinciale valuta con periodicità triennale il livello di copertura del fabbisogno di medici specialisti.”