(1) La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell’elenco è nominata dalla/dal Presidente della Provincia.
(2) La commissione è composta da cinque esperti indipendenti, che devono distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.
(3) I commissari rimangono in carica per tre anni. L’incarico non è rinnovabile. Per ciascun componente della commissione viene nominato un membro supplente.
(4) I componenti della commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.