(1) Per le procedure di selezione dei ranghi del profilo professionale "esperto/a antincendio" (o del profilo a cui appartiene il Comandante), i compiti previsti nel presente regolameto per il Comandante, verranno svolti dal direttore dell‘Agenzia per la protezione civile.
(2) Per quanto non espressamente definito nel presente schema di bando e nell’avviso alle rispettive procedure si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pubblici concorsi.