1. La scuola bandisce l’offerta del postosecondo i principi di economicità, di trasparenza, attenendosi alle norme generali sullo svolgimento dei concorsi oltre che della parità di trattamento e svolge la procedura selettiva.
2. Il bando dell’offerta dei posti comprende:
a) la descrizione del posto;
b) il profilo dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2;
c) i requisiti generali e i requisiti specifici per la candidatura di cui all’articolo 2;
d) la forma e il contenuto della procedura selettiva;
e) le modalità e i termini per la candidatura e i criteri di valutazione.
3. La procedura selettiva termina con la valutazione da parte di una commissione, composta da almeno tre membri e nominata dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico. La commissione è presieduta dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico o da una persona da lei o da lui nominata. Gli ulteriori membri della commissione sono docenti della scuola o persone con idonea qualificazione al fine dalla valutazione.