1. Il/la presidente e il/la vicepresidente vengono nominati dal consiglio di fondazione con maggioranza dei voti e restano in carica per una durata di quattro anni. La carica di presidente viene esercitata in alternanza da un rappresentante della Provincia di Bolzano-Alto Adige e da un rappresentante del comune di Dobbiaco. E´ possibile comunque la conferma dell’incarico per un ulteriore periodo di quattro anni.
2. Il/la presidente del consiglio di fondazione svolge le seguenti funzioni:
a) è il rappresentante legale della fondazione, convoca il consiglio della fondazione che egli stesso presiede;
b) redige e firma i contratti e gli ulteriori atti della fondazione, ammesso che quest’ultimi non risultino essere di competenza del direttore o ad esso delegati;
c) vigila sul corretto procedimento amministrativo e sulle questioni di natura tecnica della fondazione e si occupa della corretta esecuzione delle delibere del consiglio di fondazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente l’esercizio delle sue funzioni viene affidato al/alla vicepresidente. Il/la presidente, previa consultazione con il consiglio di fondazione, può delegare determinati compiti al/alla vicepresidente o ad un altro membro del consiglio di fondazione.