(1) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 19/bis (Equiparazione di diplomi di maestro artigiano)
1. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di maestro può disporre l’equiparazione di diplomi di maestro artigiano conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione.”
(2) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) tecnico/tecnica carrozziere;”
(3) L’alinea del comma 3 dell’articolo 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:
“3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per ottenere l’autorizzazione all’assunzione di apprendisti come meccatronici d’auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:”
(4) Il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“3. Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese come “meccatronico/meccatronica d’auto e gommista” e come “tecnico/tecnica carrozziere”.”
(5) Dopo il comma 17 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“18. Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l’attività di “carrozziere/carrozziera“ vengono iscritte d’ufficio con l’attività di “tecnico/tecnica carrozziere“. Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l’attività di “meccatronico/meccatronica d’auto“ vengono iscritte d’ufficio con l’attività di “meccatronico/meccatronico d’auto e gommista“.”