(1) L’articolo 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 3 (Contrassegnazione)
1. Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all’articolo 2, possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”.”
(2) L’articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 4 (Registro)
1. È istituito un registro dei produttori che intendono contrassegnare i loro prodotti come “non OGM”.
2. Tale registro è gestito dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente.
3. Ai fini della registrazione, i produttori devono inviare una comunicazione scritta all’Agenzia provinciale per l’Ambiente, allegando l’elenco della categoria di alimenti contrassegnati come “non OGM”. Eventuali modifiche nell’elenco devono essere tempestivamente comunicate.
4. I servizi veterinari e i servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati contenuti nel registro, per finalità di programmazione e di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalle leggi vigenti in materia.”
(3) Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, le parole: “comma 2, e seguenti” sono soppresse.
(4) L’articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7 (Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
- chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza avere i relativi presupposti, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro;
- chiunque nella comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, fornisca dati falsi o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.
2. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni amministrative e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia.”
(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. I prodotti contrassegnati non OGM al momento dell’entrata in vigore del presente comma vengono iscritti d’ufficio nel registro dei prodotti “non OGM”.”