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w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 18 luglio 2017, n. 29.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale  22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Nel testo tedesco della rubrica dell’articolo 2 e dei commi 1, 1/bis, 1/ter, 2/bis e 2/ter dello stesso articolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “Kriterien” è sostituita dalla parola: “Richtlinien”.

(2) Nel testo tedesco dell’alinea del comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “wird” è sostituita dalla parola: “ist”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “articolo 15, comma 2” sono sostituite dalle parole: “articolo 15/bis, comma 1”.

(4) Dopo l’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20/bis (Ricevuta di presentazione)

1. Dell’avvenuta presentazione di domande, dichiarazioni e segnalazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che ne attesti l’avvenuta presentazione. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 14, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.”

(5) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “landwirtschaftlichen” è sostituita dalla parola: “landschaftlichen”.

(6) Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo la parola: “salute” sono inserite le parole: “e della pubblica sicurezza e incolumità delle persone”.

(7) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 23/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “generale e speciale” sono inserite le parole: “e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale”.

(8) L’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 28/bis (Misure di trasparenza)

1. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità ai dati e documenti detenuti dall’amministrazione nonché la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione, attività e l’uso delle risorse pubbliche.

2. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

3. La Giunta provinciale approva e aggiorna l’elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l’indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l’adempimento degli stessi. La Giunta provinciale è autorizzata altresì a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

4. Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l’integrità.

5. La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all’oblio degli interessati. Decorso tale termine gli atti sono archiviati in un’apposita sezione.

6. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale nonché di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi della normativa vigente.

7. Le modalità di esercizio del diritto di accesso civico, i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati nonché i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso sono definiti con regolamento di esecuzione.”

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