(1) Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito: “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole”.
(2) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti il seguente articolo 22 e il seguente titolo III con gli articoli 23, 24 e 25:
“Art. 22 (Istituzione dei ruoli del personale docente con compiti di allenatore sportivo)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per l’attività di allenatore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine, con opzione provinciale sport, sono istituiti i ruoli per il personale docente con compiti di allenatore sportivo. I ruoli sono suddivisi in categorie sulla base delle discipline sportive.
2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 si effettua mediante corso-concorso selettivo di formazione. Al corso-concorso selettivo di formazione può partecipare il personale in possesso del diploma dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di un diploma specifico di allenatore. La Giunta provinciale definisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di valutazione del corso-concorso selettivo di formazione. Fino alla conclusione del corso-concorso selettivo di formazione, al personale sono conferiti, dal dirigente scolastico competente, incarichi a tempo determinato di durata annuale. In prima applicazione del presente articolo, il personale con almeno tre anni di servizio come allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine viene assunto con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso per soli titoli.
3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come il personale docente diplomato delle scuole secondarie di secondo grado. All’atto dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti, per intero, i servizi preruolo prestati in qualità di allenatore in scuole secondarie di primo e secondo grado con opzione provinciale sport.
4. I posti per i ruoli di cui al comma 1 rientrano nella dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.
5. La Giunta provinciale determina ulteriori modalità per l’assunzione e l’inquadramento del personale docente con compiti di allenatore sportivo.
TITOLO III – Disposizioni relative al lavoro sociale nelle scuole
Art. 23 (Disposizioni generali relative al lavoro sociale nelle scuole)
1. Il lavoro sociale nelle scuole, svolto tramite interventi di consulenza e sostegno a bassa soglia, persegue i seguenti obiettivi:
- rafforzare le competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione);
- recuperare gli alunni in crisi e in situazioni conflittuali, accompagnarli nelle fasi di transizione e sostenerli nell’orientamento (intervento);
- coordinare e accompagnare, in determinate situazioni, gli alunni in percorsi di apprendimento alternativi e limitati nel tempo, finalizzati all’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo (apprendimento time out).
2. Al centro del lavoro sociale nelle scuole ci sono il bene e il futuro degli alunni. Pertanto, questo lavoro contribuisce in modo significativo a prevenire efficacemente assenteismo e abbandono scolastico. Un ulteriore obiettivo del lavoro sociale nelle scuole consiste nel fornire sostegno al personale docente nell’affrontare vari temi sociali e, in singoli casi, nel case management. L’attuazione avviene in rete con il coinvolgimento dei sistemi di supporto e le offerte di natura scolastica ed extrascolastica.
Art. 24 (Profilo professionale provinciale per educatori sociali della scuola)
1. Al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo 23 viene creato nell’ambito dell’amministrazione provinciale il profilo professionale degli educatori sociali della scuola.
Art. 25 (Disciplina transitoria)
1. Fino alla creazione del profilo professionale provinciale per gli educatori sociali della scuola, gli educatori sociali della scuola sono assunti con contratto a tempo determinato da parte del competente dirigente scolastico. L’orario di lavoro a tempo pieno degli operatori sociali della scuola ammonta a 38 ore settimanali. Ulteriori disposizioni per la procedura di selezione, per l’assunzione e per specifici compiti da espletare nel periodo transitorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Con la creazione del nuovo profilo professionale provinciale i posti vengono trasferiti nelle dotazioni organiche del personale provinciale. All’atto dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti i servizi prestati secondo questa disciplina transitoria. Le relative modalità sono determinate con provvedimento amministrativo.”