Il Consiglio di Amministrazione è convocato periodicamente dal Presidente, nonché su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso.
L’avviso di convocazione è notificato a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima del termine fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la notificazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore. La notificazione può avvenire per via telematica o altro mezzo atto a dimostrare l’avvenuta convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio delibera con la partecipazione di almeno quattro componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e steso su apposito libro, da tenersi secondo le modalità previste per l’omologo libro per le società per azioni.
Ai fini della formazione ed espressione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, i voti dei componenti assumono il seguente valore, espresso in ventiquattresimi:
a) Provincia autonoma di Bolzano: 6 (sei);
b) Provincia autonoma di Trento: 6 (sei);
c) - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: 2 (due);
- Provincia di Pordenone: 2 (due);
- Provincia di Udine: 2 (due);
d) - Regione del Veneto: 3 (tre);
- Provincia di Belluno: 3 (tre).
In caso di parità in una votazione, prevale il voto del Presidente.