(1) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, qualora attesti una carenza significativa di personale appartenente al ruolo sanitario nonché la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità, ai fini di garantire i servizi, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata massima di tre anni, alle condizioni e nei limiti fissati dall’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, e dall’articolo 9, comma 4, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, con operatori sanitari, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente, purché ricorrano i titoli necessari per l’esercizio della professione e l’accesso al profilo professionale richiesto.