(1) La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell’assessore/assessora provinciale competente, una Consulta museale che funge da organo consultivo per gli indirizzi di politica museale. La Consulta museale è costituita da almeno sette componenti, tra cui l’assessore/assessora provinciale competente, che la presiede e gli assessori competenti per le attività culturali o loro delegati. Nell’ambito della sua attività, la Consulta museale esprime pareri sulle materie indicate negli articoli 4 e 10.
(2) La Consulta museale è composta da specialisti in materia di musei di comprovata esperienza e da esperti nei settori della cultura e dell’educazione, nonché da un/una rappresentante esperto/a proveniente dal settore culturale e formativo nominato/nominata dal Consiglio dei Comuni.
(3) La Consulta museale può anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all’occorrenza, specialisti esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne.
(4) La Consulta museale propone i soggetti beneficiari delle agevolazioni triennali di cui all’Art. 10, comma 7.
(5) La Consulta museale propone i vincitori dei premi museali indetti dalla Provincia e del marchio di qualità museale.
(6) La Consulta museale si riunisce almeno una volta all’anno e le sue sedute sono pubbliche.
(7) Ai componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta museale, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.