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k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 61)
Legge provinciale sui musei e sulle collezioni

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 20 giugno 2017, n. 25.

Art. 10 (Incentivazione di musei e collezioni)      delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può sostenere musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati tramite la concessione di contributi e altri incentivi per la loro costituzione, per l’attività ordinaria, per investimenti, per l’acquisto e il restauro di oggetti da collezione.

(2)  Possono essere sostenute anche associazioni di musei che offrano ai loro associati consulenza e servizi nell’ottica di un incremento della qualità museale e della rappresentanza di interessi.

(3)  Le agevolazioni economiche possono anche consistere nella messa a disposizione di servizi e locali pubblici a titolo gratuito o a prezzo ridotto e nel prestito di oggetti d’arredamento o di oggetti museali.

(4) L'Ufficio Musei e ricerca museale  sostiene i beneficiari delle agevolazioni anche fornendo loro consulenza, aggiornamento e conoscenze specifiche, e organizza progetti e iniziative ad essi destinate nell’ottica della creazione di reti e della professionalizzazione. 5)

(5)  Possono essere sostenuti solamente i musei e le collezioni che:

  1. sono di interesse pubblico e rispondono alle finalità generali della Provincia per la promozione dei musei ai sensi dell’Art. 2;
  2. sono regolarmente aperti al pubblico in orari di apertura comunicati in modo trasparente;)
  3. sono conformi agli standard di qualità per musei e collezioni, definiti dalla Giunta provinciale nei relativi criteri applicativi;
  4. presentano domande di concessione di contributo corredate di tutta la documentazione prevista nei criteri applicativi per l’incentivazione di musei e collezioni.

(6)  Le scadenze e i termini per la liquidazione delle agevolazioni economiche da parte dell'Ufficio Musei e ricerca museale  saranno fissati possibilmente in modo tale da tenere conto della programmazione dei musei e delle collezioni richiedenti; ciò al fine di ridurre al minimo l’assunzione di crediti da parte dei richiedenti, in attesa della liquidazione delle agevolazioni. 6)

(7)  Per garantire la sicurezza della programmazione per i musei più grandi, con proprio personale, possono essere disposte con provvedimento motivato spese a carico di al massimo tre esercizi finanziari consecutivi.

massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 785 - Aggiornamento dell’importo orario per le prestazioni condotte a titolo volontario rientranti nell’ambito di applicazione dell’incentivazione per musei e collezioni
massimeDelibera 6 febbraio 2018, n. 122 - Criteri per l'incentivazione di musei e collezioni
massimeDelibera N. 338 del 01.03.2010 - Modifica dei criteri e delle modalità relative all'incentivazione delle attività ed investimenti museali
5)
L'art. 10, comma 4, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
6)
L'art. 10, comma 6, è stato così modificato dall'art. 2, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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