(1) Nel comma 3, primo periodo, dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole “in economia” sono sostituite dalle parole “di importo unitario stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali,”.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1.