1. L'atto aziendale può prevedere al massimo 80 strutture dirigenziali (ripartizioni ed uffici) di cui al massimo 16 ripartizioni.
2. Possono essere istituite esclusivamente ripartizioni aziendali. Queste vengono allocate anche a livello decentrato in un comprensorio sanitario, qualora tale scelta sia sensata e opportuna da un punto di vista tecnico-amministrativo. Ogni ripartizione deve coordinare almeno tre uffici. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.
3. Gli uffici devono essere allocati nei comprensori in maniera equilibrata. Tutti gli uffici sono subordinati a ripartizioni aziendali, ad eccezione delle strutture amministrative ospedaliere previste per legge.
4. Le diverse attività amministrative rimangono operativamente in loco, operando in un rapporto di dipendenza professionale dalla ripartizione aziendale competente, al fine di sfruttare al meglio le sinergie.
5. L'atto aziendale definisce le competenze in merito ai poteri di indirizzo di tipo gerarchico e professionale.