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i) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 51)
Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali

1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 1 (Finalità)

(1)  Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a introdurre nell’ordinamento della Provincia, nell’ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari, a integrazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e della deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, riguardante l’approvazione del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”.

Art. 2 (Indennità di carica)

(1)  Ai/alle componenti del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che ricoprono nel Consiglio provinciale stesso o nella Giunta provinciale una delle sotto elencate cariche spetta per lo svolgimento delle relative funzioni un rimborso spese forfettario, corrisposto per dodici mensilità, commisurato alle singole cariche, fatta salva l’indennità consiliare e il rimborso spese per l’esercizio del mandato di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, recante “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, indicato a fianco di ciascuna carica:

  1. presidente della Provincia 4.600 euro;
  2. presidente del Consiglio provinciale 3.300 euro;
  3. vicepresidente della Giunta provinciale: 4.100 euro;
  4. assessore/a provinciale: 3.600 euro;
  5. vicepresidente del Consiglio provinciale: 2.400 euro;
  6. segretario questore/segretaria questora: 1.200 euro;
  7. presidente di commissione legislativa: 800 euro;  2)
  8. presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti: 1.100 euro; 3)
  9. presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente: 600 euro. 4)

(2)  Ai/alle componenti della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio spetta l’indennità prevista per la carica da essi/e rivestita, maggiorata dell’intero importo degli emolumenti di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

(3)  Il rimborso spese forfettario compete:

  1. al/alla presidente della Provincia e agli/alle assessori/e provinciali dalla data della loro elezione da parte del Consiglio provinciale fino alla data dell’elezione, rispettivamente, del nuovo/della nuova presidente della Provincia e dei nuovi/delle nuove assessori/e provinciali nella successiva legislatura e, comunque, non oltre la permanenza nelle loro funzioni in caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso o altra causa;
  2. al/alla presidente ed ai/alle componenti dell’ufficio di presidenza dalla data della loro elezione da parte del Consiglio provinciale fino al giorno antecedente la data di insediamento del successivo Consiglio provinciale e comunque non oltre la permanenza nelle loro funzioni, tenuto conto, per il/la presidente e il/la vicepresidente, della durata della relativa carica ai sensi dell’articolo 48-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  3. ai/alle presidenti di commissione legislativa e ai/alle presidenti dei gruppi consiliari dalla data di assunzione della relativa carica ai sensi delle disposizioni del regolamento interno per tutta la durata della permanenza nelle loro funzioni, ma comunque non oltre il giorno antecedente quello della data di insediamento del successivo Consiglio provinciale.

(4)  I rimborsi spese forfettari previsti al comma 1 non sono cumulabili. Il/La titolare di più cariche è tenuto/a a optare, finché persiste la situazione di potenziale cumulo, per una sola delle indennità.

2)
Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, di questa legge.
3)
Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, di questa legge.
4)
Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, di questa legge

Art. 3 (Viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale)

(1)  Per i viaggi di servizio effettuati nell’esercizio delle loro funzioni dai/dalle componenti della Giunta, dal/dalla presidente del Consiglio, nonché dai/dalle componenti dell’ufficio di presidenza del Consigliodebitamente incaricati o autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige trova applicazione la disciplina di missione vigente per i/le dipendenti provinciali.

(2)  In caso di viaggi di servizio effettuati fuori del territorio della Regione dai/dalle componenti della Giunta provinciale e dal presidente del Consiglio ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal vicepresidente del Consiglio provinciale nonché dai/dalle componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio, agli stessi/alle stesse spettano:

  1. il rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, dal capoluogo al luogo della missione sostenute utilizzando mezzi pubblici, l’aereo o mezzi di trasporto marittimo, compreso l’uso di un taxi o un’auto a noleggio ovvero, nel caso dell’utilizzo del proprio automezzo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pedaggio autostradale e per il parcheggio dell’automezzo, nonché l’indennità chilometrica spettante al personale provinciale in caso di missione. In caso di viaggi in treno è consentito l’uso di un compartimento singolo in carrozza letto e, su mezzi navali, quello di una cabina singola;
  2. il rimborso delle spese di pernottamento e prima colazione in alberghi o strutture di categoria di regola non superiore a 4 stelle.

(3)  Le spese indicate al comma 1 vengono rimborsate dietro presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile.

Art. 4 (Viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali)

(1)  Ai consiglieri e alle consigliere regolarmente delegati o autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, che in rappresentanza del Consiglio provinciale si recano in missione, in Italia o all’estero, spetta dietro presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile, il rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, dal Comune di residenza o di dimora abituale al luogo di destinazione della missione nonché quelle di vitto e alloggio nei termini indicati all’articolo 3, comma 3.

(2)  I consiglieri provinciali possono fruire del trattamento previsto dal comma 1 per viaggi effettuati, per dichiarate ragioni inerenti al proprio mandato politico, anche con il proprio automezzo, nel corso dell'anno in Italia e all'estero. Il rimborso delle spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica o su presentazione dei biglietti di viaggio spetta per un massimo complessivo annuo di 8.000 chilometri.

(3)  Il trattamento medesimo spetta in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione superiore ai 15 giorni al consigliere/alla consigliera che nel corso dell'anno ricopre il mandato per un periodo inferiore al trimestre.

(4)  I limiti del rimborso spese e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti con deliberazione dell’ufficio di presidenza, sentito il collegio dei/delle capigruppo.

(5)  Il trattamento di missione di cui al presente articolo vale anche per i membri della Giunta provinciale.

Art. 5 (Partecipazione alle sedute)

(1)  Per i consiglieri e le consigliere provinciali la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, dell’ufficio di presidenza, del collegio dei/delle capogruppo, delle commissioni legislative e di tutte le altre commissioni comunque denominate, previste o costituite presso il Consiglio e la Giunta provinciale e di cui risultano essere componenti, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

(2)  Ai consiglieri e alle consigliere che non risiedono o non hanno la loro dimora abituale nel Comune ove si svolge la rispettiva seduta spetta un rimborso per le spese di viaggio, andata e ritorno, dal Comune di residenza o di dimora abituale a quello in cui si svolge la seduta.

(3)  Il rimborso è commisurato unicamente al costo dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati ovvero al costo chilometrico per l’uso dell’automezzo privato. È riconosciuto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’uso dell’autostrada nonché per il parcheggio dell’automezzo.

(4)  Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui la seduta dell’organo collegiale non abbia potuto aver luogo per mancanza del numero legale o per altro motivo non prevedibile e il/la consigliere/a si sia comunque recato/a al luogo della seduta.

(5)  I limiti del rimborso spese e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti con deliberazione dell’ufficio di presidenza, sentito il collegio dei/delle capigruppo.

Art. 6 (Partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale – conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata)

(1)  Fa parte dei doveri di ogni consigliere/consigliera partecipare alle sedute del Consiglio provinciale, delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali è stato chiamato/è stata chiamata a far parte.

(2)  Se un consigliere/una consigliera non partecipa a una seduta del Consiglio provinciale senza giustificazione, dall’importo mensile netto che gli/le spetta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, a titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato, vengono detratti i seguenti importi netti:

  1. 150 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana, pomeridiana e notturna;
  2. 100 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana e pomeridiana;
  3. 50 euro in caso di assenza da una mezza giornata di seduta o da una seduta di durata inferiore.

(3)  Ai fini dell’applicazione del comma 2, per la valutazione della presenza o assenza di un consigliere/di una consigliera, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

  1. la presenza o l’assenza all’inizio della seduta;
  2. la presenza o l’assenza in occasione delle votazioni effettuate nel corso della seduta.

(4)  È considerato/a presente all’inizio della seduta non solo il consigliere/la consigliera che risponde all’appello nominale effettuato all’inizio della seduta, ma anche il consigliere/la consigliera che entri in aula prima dell’inizio della trattazione dell’ordine del giorno e segnali la propria presenza, ai fini della registrazione ufficiale, al/alla componente dell’ufficio di presidenza responsabile della registrazione delle presenze/assenze.

(5)  È considerato presente in occasione di una votazione il consigliere/la consigliera che

  1. in occasione di una votazione effettuata con il procedimento elettronico viene considerato presente dal sistema di votazione, indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o meno, il proprio voto;
  2. in occasione di una votazione a scrutinio segreto, nel caso si voti su una persona, sia presente in occasione del secondo appello nominale, indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o meno, il proprio voto mediante consegna della scheda.

(6)  È considerato altresì presente in occasione di una votazione il consigliere/la consigliera che prima ovvero nel corso della votazione dichiari di non partecipare alla votazione stessa.

(7)  L’importo indicato al comma 2, lettera c), per l’assenza da una seduta di mezza giornata o di durata inferiore viene detratto per intero anche qualora un consigliere/una consigliera, seppur presente all’appello nominale all’inizio della seduta ovvero entrato in aula prima della conclusione dei lavori preliminari di cui al comma 4, non risulti successivamente presente, senza produrre giustificato motivo ai sensi del comma 9, secondo i criteri indicati ai comma 5 e 6, in occasione di almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate nel corso della seduta. Qualora invece un consigliere/una consigliera, risultato/a assente ingiustificato/a all’appello nominale di inizio seduta ed entrato/a in aula dopo la chiusura dei lavori preliminari, dovesse risultare presente in occasione di almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate nella restante parte della seduta, il succitato importo da portare in detrazione è ridotto alla metà.

(8)  La giustificazione dell’assenza da una seduta del Consiglio provinciale, o da parte di essa, deve essere presentata al/alla presidente del Consiglio, di norma, per iscritto, indicandone il motivo. La relativa dichiarazione deve pervenire, se riguarda l’intera seduta antimeridiana, pomeridiana e/o notturna, al più tardi prima dell’inizio della seduta e, nei casi di assenza temporanea nel corso di una seduta, prima dell’inizio dell’assenza. In casi urgenti è ammessa anche una comunicazione verbale, anche tramite terzi, alla quale deve tuttavia seguire entro sette giorni una giustificazione scritta motivata.

(9)  Sono considerate giustificazioni valide soltanto quelle riconducibili ad uno dei seguenti motivi:

  1. esercizio di un incarico istituzionale conferito dal Consiglio o dalla Giunta provinciale o regionale;
  2. malattia, ricovero in ospedale, visita medica, effettuazione di analisi di laboratorio, terapie e simili;
  3. citazione giudiziaria;
  4. gravi motivi familiari, da valutarsi caso per caso dal/dalla presidente del Consiglio;
  5. causa di forza maggiore.

(10)  Fino a quando il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige provvede all'erogazione delle indennità a favore dei consiglieri/delle consigliere provinciali, le detrazioni previste dal presente articolo vengono operate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, dal Consiglio regionale dall'importo e entro i limiti previsti dalla citata disposizione, e precisamente sulla base di una relativa comunicazione scritta inviata mensilmente dal/dalla presidente del Consiglio provinciale. Gli importi detratti rimangono nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 7  (Partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali – conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata)

(1)  Fa parte dei doveri di ogni consigliere/a partecipare, oltre che alle sedute del Consiglio provinciale, anche a quelle delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali dei quali è stato/a chiamato/a a fare parte.

(2)  In caso di impedimento ogni consigliere/a presenta al/alla presidente della commissione o dell’organo collegiale del/della quale fa parte una giustificazione scritta con indicazione dei motivi specifici di impedimento. In caso di assoluta urgenza o impossibilità oggettiva riconosciuta dal/dalla presidente della commissione o dell’organo collegiale è ammessa una comunicazione verbale, anche tramite terzi, alla quale deve seguire, entro una settimana, la giustificazione scritta.

(3)  La giustificazione di assenza è ritenuta valida se è controfirmata dal/dalla presidente del Consiglio provinciale ed è riconducibile a una delle seguenti cause:

  1. esercizio di un incarico istituzionale conferito dal Consiglio o dalla Giunta provinciale o regionale;
  2. malattia, ricovero in ospedale, visita medica, effettuazione di analisi di laboratorio, terapie e simili;
  3. citazione giudiziaria;
  4. gravi motivi familiari, da valutarsi caso per caso dal/dalla presidente del Consiglio;
  5. causa di forza maggiore.

(4)  Al/Alla componente di una commissione legislativa o di un altro organo collegiale del Consiglio, che sia risultato/a assente da una seduta, senza giustificato motivo, per tutta la durata o comunque per più di metà della stessa, vengono detratti, a seconda del caso, gli importi di cui alle lettere rispettivamente a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 6 provvedendo alla detrazione del relativo importo in ogni caso una volta sola anche se l’assenza non giustificata dovesse riguardare più di una seduta svolta nel corso della stessa mezza giornata.

(5)  Nel caso di svolgimento, in tutto o in parte, contemporaneo di sedute di più organi collegiali dei quali un/una consigliere/a è chiamato/a a fare parte, non si dà luogo alla trattenuta di cui al comma 4, qualora il/la consigliere/a partecipi alla seduta di un organo collegiale pur risultando assente a quella degli altri organi.

(6)  La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle sedute dell’ufficio di presidenza e del Collegio dei/delle capogruppo, se convocate per iscritto.

(7)  Le eventuali detrazioni di cui al comma 4 sono effettuate secondo la disciplina di cui al comma 10 dell’articolo 6, ad eccezione di quelle per l’assenza dalla seduta dell’ufficio di presidenza, che sono operate sul rimborso spese forfettario spettante ai componenti dell’ufficio di presidenza ai termini dell’articolo 2 della presente legge.

Art. 8  (Rimborso spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali)

(1)  Ai consiglieri/alle consigliere provinciali compete, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, su richiesta e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per atti o fatti connessi all’adempimento del loro mandato in qualità di consiglieri provinciali e all’esercizio delle relative funzioni, se sono stati/e assolti/e con sentenza passata in giudicato, prosciolti/e in istruttoria o comunque non sono risultati/e soccombenti.

(1/bis)  Il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali può essere richiesto su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali dai consiglieri/dalle consigliere provinciali anche per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 92 dello Statuto speciale. 5)

(2)  Limitatamente alle richieste dei difensori o periti, il presidente del Consiglio provinciale può concedere degli anticipi sui costi di cui ai  commi  1  e 1/bis, previo impegno scritto del/della consigliere/a interessato/a a rimborsare i relativi importi nel caso non venga assolto/a con sentenza passata in giudicato, prosciolto/a in istruttoria o risulti comunque soccombente. 6)

(3)  Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese legali è di norma limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l’eventuale domiciliatario. Il/La presidente del Consiglio può autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, qualora il processo risulti di particolare complessità o rilevanza o attenga a diversi profili disciplinari. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all’oggetto della perizia.

5)
L'art. 8, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 41, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 41, comma 3, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.
6)
L'art. 8, comma 2, è stato così modificato dall'art. 41, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 9  (Compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale – Rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”))

(1)  Ai/alle rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale viene corrisposto un compenso lordo annuo di 9.400,00 euro, liquidabili in via posticipata. Il compenso è onnicomprensivo e tiene conto della partecipazione alle sedute delle commissioni paritetiche, degli incontri preparatori a Roma o altrove, del lavoro di preparazione e di aggiornamento necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico nonché della stesura dell’annuale relazione scritta al Consiglio provinciale, con eventuale successiva audizione, di cui all’articolo 108-quater del regolamento interno.

(2)  Il compenso viene corrisposto unicamente nel caso di partecipazione ad almeno tre sedute o incontri preparatori formalmente convocati in un anno. L’anno decorre dalla data di partecipazione alla prima seduta o incontro.

(3)  Ai rappresentanti del Consiglio provinciale in seno alla commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle sedute e agli incontri preparatori formalmente convocati nella misura e con le modalità previste per i consiglieri provinciali in missione di servizio.

(4)  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai/alle rappresentanti del Consiglio provinciale nella Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”).

(5)  Il compenso non spetta se i/le rappresentanti del Consiglio percepiscono un’indennità da parlamentare o consigliere provinciale o beneficiano del corrispondente vitalizio, comunque denominato.

Art. 10  (Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici)

(1)  La Provincia assicura l’operatività di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici.

(2)  I dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia, alla sezione “Trasparenza”, e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché alla Commissione per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche.

(3)  Il presidente della Provincia, sentito il presidente del Consiglio provinciale, stabilisce con proprio decreto le modalità e i tempi del conferimento e della pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di gestione del sistema informativo, tenendo conto anche di quanto stabilito dalle autorità indicate al comma 2.

Art. 11  (Norma transitoria)

(1)  I rimborsi aggiuntivi previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), per i consiglieri/le consigliere provinciali che ricoprono la carica di presidente di commissione legislativa, presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti, presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente entrano in vigore a partire dall’inizio della XVI legislatura.

Art. 12  (Abrogazione norme)

(1)  È abrogata la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche.

(2)  Con l’entrata in vigore della presente legge esaurisce i suoi effetti il “Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza”, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 31 gennaio 1967, n. 2/163, e successive modifiche.

Art. 13  (Disposizioni finanziarie)

(1)  La presente legge non comporta ulteriori spese a carico del bilancio provinciale. I risparmi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), coprono le maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio provinciale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g), h), e i), tramite le assegnazioni di mezzi finanziari dal bilancio provinciale al Consiglio provinciale (capitolo di entrata del Consiglio provinciale 2.101.0030).

Art. 14  (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2017.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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